Cassazione Penale, Sentenza n. 7002/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., contestando che la dott.ssa Marina Salvà avesse indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti imputati (avendo rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo). La Corte territoriale aveva dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che fosse stata depositata solo in cancelleria del giudice ricusato e, comunque, manifestamente infondata perché, a suo avviso, non si configurava menomazione dell'imparzialità quando le funzioni pregiudicanti e pregiudicate si collocano nella stessa fase processuale; il ricorrente invece deduceva che l'istanza era stata depositata anche presso la cancelleria della Corte di appello e che la questione verteva sulla indebita manifestazione del convincimento (art. 37) e non su incompatibilità (art. 34), censurando altresì la declaratoria de plano senza esame di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dagli atti risulta che la dichiarazione di ricusazione era stata depositata tempestivamente anche presso la cancelleria della Corte di appello (24/6/2022), dunque l'inammissibilità per mancato deposito era errata. Inoltre la motivazione della Corte territoriale ha travisato la questione, valutandola come causa di incompatibilità (art. 34) invece che come indebita manifestazione del convincimento (art. 37, comma 1, lett. b). Poiché la declaratoria di manifesta infondatezza ex art. 41, comma 1, c.p.p. è stata adottata senza corretta interpretazione della questione, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Trieste per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 37, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Costituisce causa di ricusazione l'indebita manifestazione del convincimento del giudice, ossia l'anticipazione di valutazioni sul merito o sulla colpevolezza/innocenza dell'imputato che invadono senza necessità l'ambito della decisione finale di merito.
art. 41, comma 1 e comma 3, codice di procedura penale
Prevede la possibilità di dichiarare l'inammissibilità della ricusazione con procedura de plano quando i motivi sono manifestamente infondati; tuttavia tale valutazione sommaria è limitata alla mera plausibilità dei motivi e non può sostituire il sindacato di merito se la questione è stata travisata.
art. 34, codice di procedura penale
Riguarda le cause di incompatibilità del giudice, ad esempio rispetto a provvedimenti cautelari; nel caso in esame la Corte territoriale ha erroneamente incentrato la decisione su questa norma invece che sull'art. 37, risultando inidonea a valutare la lamentata indebita manifestazione del convincimento.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone e seguenti)
costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice... l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato... quando esse invadano senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto od in parte gli esiti
La giurisprudenza delimita il concetto di indebita manifestazione: non è ogni decisione interlocutoria su misure cautelari, ma ogni espressione o atto che anticipi valutazioni sul merito in modo non funzionale all'atto compiuto e idoneo a pregiudicare l'imparzialità.
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra causa di incompatibilità (art. 34 c.p.p.) e indebita manifestazione del convincimento (art. 37, comma 1, lett. b): sono istituti diversi e richiedono valutazioni diverse.
- La dichiarazione di ricusazione va depositata tempestivamente e, per maggiore sicurezza, anche in cancelleria della Corte d'appello; conservare prova del deposito per evitare eccezioni procedurali.
- L'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p. è ammessa solo quando i motivi sono manifestamente infondati: il controllo è limitato alla plausibilità esterna e non può sostituire un esame di merito se la questione è fraintesa.
- Le pronunce su misure cautelari possono integrare una indebita manifestazione del convincimento se contengono valutazioni sul merito che non hanno un nesso funzionale con l'atto e anticipano il giudizio finale.
- In caso di errata declaratoria di inammissibilità per travisamento della questione, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per il corretto esame.
- Se si contesta una manifestazione di convincimento, la petizione deve mettere in evidenza con precisione le frasi/atti contestati e il collegamento con l'elemento di pregiudizio all'imparzialità, così da rendere valutabile la plausibilità della ricusazione.
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