Sentenza del 07/08/2015 n. 16607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a IRPEG, IRAP e IVA 2001 e un atto di contestazione sanzioni IVA. L'Ufficio sosteneva che il consorzio C.M. avesse operato con modalità sostanzialmente lucrative, omettendo di ribaltare integralmente sui consorziati, in proporzione alle rispettive quote, i proventi e i costi delle commesse. La CTR aveva ritenuto corretto il comportamento del consorzio e non provata l'esistenza di utili. In Cassazione, tuttavia, l'Agenzia ha dedotto preliminarmente la nullità del processo perché, trattandosi di accertamento riguardante una società di persone e redditi imputabili per trasparenza, i soci erano litisconsorti necessari e non avevano partecipato al giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i due procedimenti e ha accolto il motivo preliminare dell'Agenzia, dichiarando nullo l'intero giudizio per mancata partecipazione dei soci della società di persone, necessari litisconsorti. Le questioni sostanziali sulla corretta fatturazione dei rapporti consortili e sull'applicabilità delle sanzioni non sono state esaminate, perché assorbite dal vizio processuale. La causa è stata rinviata alla CTP di Torino per un nuovo esame, con integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione
Il reddito accertato in capo a una società di persone viene imputato per trasparenza ai soci; perciò, quando l'accertamento riguarda elementi comuni alla società e ai soci, questi devono partecipare allo stesso processo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari nel processo tributario. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
Collegato all'art. 5 del TUIR, fonda l'unitarietà dell'accertamento del reddito della società di persone e dei redditi di partecipazione dei soci.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44
Sono richiamati per evidenziare i profili di assimilazione dell'IRAP all'ILOR e la conseguente imputazione per trasparenza ai soci delle società di persone.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8
Prevede la sanzione contestata per l'omessa regolarizzazione delle fatture passive; nella vicenda, la decisione sulla sanzione è stata ritenuta inscindibilmente collegata all'accertamento IVA.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, comma 2, lett. b)
Era stato invocato dalla CTR per ritenere corretto il trattamento degli importi addebitati dal consorzio e l'esclusione di un intento lucrativo; la Cassazione non ha esaminato il merito a causa della nullità processuale.
Codice civile, artt. 1706, 1709, 1713, 1719, 1720, 2602 e 2615-ter
Richiamati dall'Agenzia per sostenere gli obblighi del consorzio e dei consorziati nella gestione, nel rendiconto e nel ribaltamento di costi e proventi; tali questioni sono rimaste assorbite.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone, se l'accertamento incide sul reddito sociale e quindi automaticamente sui redditi imputabili ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari comporta la nullità dell'intero processo, anche se le sentenze di merito hanno già esaminato e deciso il merito della contestazione.
- Quando nello stesso atto sono riuniti accertamenti IRAP e IVA fondati sui medesimi elementi, la controversia IVA può diventare inscindibile da quella relativa all'IRAP e richiedere la partecipazione dei soci; ciò vale anche per le sanzioni strettamente collegate.
- La riunione di giudizi separati può evitare la rinnovazione del processo solo in presenza di condizioni rigorose, tra cui identità dell'oggetto e delle difese, proposizione e trattazione simultanea e decisioni sostanzialmente identiche.
- Se la Cassazione rileva un vizio preliminare di contraddittorio, non decide la correttezza sostanziale dell'accertamento: la causa viene rinviata al giudice di merito, che dovrà riesaminare anche le questioni fiscali e sanzionatorie dopo aver regolarmente coinvolto tutti i soggetti necessari.
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