Sentenza del 18/03/2016 n. 5386 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o tardivi versamenti IVA e IRPEF relativi al 2003. Aveva pagato tempestivamente le prime rate, ma l'ultima con due giorni di ritardo, il 30 dicembre 2004 anziché il 27 dicembre 2004. La CTR aveva ritenuto il ritardo scusabile, applicando in senso lato l'art. 16, comma 9, della stessa legge. L'Agenzia delle entrate ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il mancato rispetto del termine perentorio rendeva inefficace il condono e che l'errore scusabile riguarda soltanto errori nel calcolo dell'importo, non il pagamento tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis è subordinato all'integrale pagamento delle somme entro i termini prescritti; il pagamento tardivo dell'ultima rata rende inefficace la definizione agevolata. L'art. 16, comma 9, non è applicabile al ritardo nel termine di pagamento, perché riguarda errori scusabili nella determinazione dell'importo dovuto e non nella scadenza. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
La definizione agevolata degli omessi o tardivi versamenti si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Il pagamento rateale produce effetti solo se tutte le rate sono versate entro i termini; il ritardo anche dell'ultima rata comporta l'inefficacia dell'istanza.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9
In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
La disposizione riguarda errori scusabili nella quantificazione o nel calcolo dell'importo dovuto, in presenza di obiettiva incertezza o particolare complessità. Non consente di sanare il mancato rispetto del termine perentorio di pagamento.
Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Le norme sui benefici fiscali e sui condoni, aventi carattere eccezionale, non possono essere estese per analogia a situazioni diverse da quelle espressamente disciplinate.
Art. 53 della Costituzione
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
L'estensione analogica dei benefici condonali non può alterare irragionevolmente il sistema tributario e il principio di capacità contributiva.
Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17/E del 2003
L'Amministrazione ha ritenuto applicabile l'errore scusabile anche ad altre procedure di sanatoria quando l'importo versato sia inferiore per obiettiva incertezza o complessità del calcolo, ma non quando l'errore riguardi esclusivamente il termine di pagamento.
Massime di principio
- Nei condoni e nelle definizioni agevolate, il rispetto dei termini di pagamento costituisce normalmente una condizione essenziale e perentoria: un versamento tardivo può rendere inefficace l'intera procedura anche se il ritardo è minimo.
- La nozione di errore scusabile deve essere distinta dal ritardo: può riguardare errori oggettivi e non facilmente evitabili nel calcolo dell'importo, ma non consente di sanare automaticamente il pagamento effettuato oltre la scadenza.
- Le norme che concedono benefici fiscali o condoni sono eccezionali e non possono essere estese analogicamente a casi non previsti dalla legge.
- Il pagamento rateale perfeziona la definizione agevolata soltanto quando tutte le rate sono versate integralmente e tempestivamente secondo le scadenze normative, comprese eventuali proroghe applicabili.
- La buona fede del contribuente, la brevità del ritardo o la convinzione di poter beneficiare di una proroga non sono, da sole, sufficienti a mantenere valido il condono in assenza di una specifica previsione normativa.
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