Cassazione Penale, Ordinanza n. 11122/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Rimini per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena richiesta nell'ambito di un accordo ex art. 444 c.p.p. Il ricorso conteneva un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., cioè lamentando che il giudice non avrebbe dovuto applicare la pena per la presenza di una causa di proscioglimento immediatamente rilevabile. La Corte ha però rilevato che il provvedimento impugnato era una sentenza applicativa della pena richiesta dopo il 3 agosto 2017 e che, in tale regime, il ricorso per cassazione contro il patteggiamento è ammesso solo per vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, tali vizi non risultavano né riscontrabili né compiutamente dedotti.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
È stato invocato come parametro per sostenere la necessità di immediata declaratoria di proscioglimento, ma la Corte ha ritenuto il motivo non proponibile nei limiti del patteggiamento post riforma.
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata era una sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Nel patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tipizzati dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
È la norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata su richiesta presentata dopo il 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non può essere utilizzato per far valere genericamente la violazione dell'art. 129 c.p.p.
- In sede di patteggiamento, una volta ratificato l'accordo tra imputato e pubblico ministero, è preclusa la deduzione di questioni estranee ai vizi tipizzati dalla disciplina speciale, salvo che riguardino la volontà dell'imputato, la corrispondenza tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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