Ordinanza n. 79/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, nei limiti dell'interesse, previa concessione di idonea misura cautelare anche monocratica ex artt. 55 e 56 c.p.a. - del provvedimento recante "Ordine di recupero coattivo" -OMISSIS- dell'11-12.11.2025, protocollo n.ID: -OMISSIS- - 2025 emesso dal Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, in data 12.11.2025, notificato dal Comando dei Carabinieri di P.M. presso Stato Maggiore Aeronautica - Posto fisso di -OMISSIS- il 15 novembre 2025, con cui è stata disposta la revoca anticipata della concessione ex art. 331 D.P.R. n.90/2010 e il recupero coattivo dell'alloggio, con ordine al ricorrente di "lasciare liberi da persone e da cose i locali costituenti l'alloggio (dal medesimo occupato) entro il giorno 10.02.2026", con avviso che in difetto si procederà allo sgombero con la forza pubblica " il giorno 11.02.2026"; - del diniego di proroga della concessione annuale eventualmente implicito nel provvedimento "Ordine di recupero coattivo" -OMISSIS- dell'11-12.11.2025, del Comando Scuole Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, con cui è stata disposta la revoca anticipata della concessione e ordinato al ricorrente di "lasciare liberi da persone e da cose i locali costituenti l'alloggio (dal medesimo occupato) entro il giorno 10.02.2026", con avviso che in difetto "si procederà allo sgombero con la forza pubblica"; - della nota trasmessa al ricorrente via pec dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea il 13 gennaio 2026 -OMISSIS- Reg.-OMISSIS- del 13.01.2026 in riscontro alla richiesta di accesso ai documenti formulata dal ricorrente il 30.12.25 e dei relativi allegati e precisamente del fg M_D -OMISSIS- -OMISSIS- dell' 8.10.2025 recante in epigrafe "proposta di recupero coattivo di alloggio demaniale", del fg. -OMISSIS- REG -OMISSIS- dell' 8.10.2025 avente a oggetto "-OMISSIS- -OMISSIS-- -OMISSIS- - processi di razionalizzazione di beni demaniali in consistenza all'AM. - cessione alla Marina Militare" e del fg.MD_-OMISSIS- -OMISSIS- dell' 11-12.11.2025 recante "ordine di recupero coattivo -OMISSIS-"; - per l'accertamento ai sensi dell'art. 31 e 117 cpa, ove occorra previo mutamento del rito, del silenzio inadempimento serbato sull'istanza di proroga formulata dal ricorrente con nota email del 30.10.2025; - per la condanna del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea a provvedere sull'istanza del 30.10.2025 e a rilasciare il provvedimento di proroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art.332 D.P.R. 15.03.2010, n.90; ove occorra: -per l'annullamento del provvedimento di cui al Fgl M_D -OMISSIS- -OMISSIS- del 16.05.2023 con cui il Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea comunicava al ricorrente la perdita del titolo alla concessione dell'alloggio in data 22.03.2023 a seguito del collocamento in congedo, categoria ausiliaria dal 22.03.2023, ai sensi dell'art,329, comma 4, lett. a) del D.P.R. n.90/2010; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di recupero coattivo dell'alloggio demaniale, recante la revoca anticipata della concessione e l'ordine di rilascio con preavviso di sgombero coattivo
Esito
Favorevole al ricorrente (militare concessionario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordine di recupero coattivo dell'alloggio demaniale, contestando la revoca anticipata della concessione e il diniego, anche implicito, della proroga annuale richiesta con istanza del 30 ottobre 2025. Ha inoltre chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento sull'istanza di proroga, la condanna dell'amministrazione a provvedere e, ove occorrente, l'annullamento dell'atto del 16 maggio 2023 con cui era stata comunicata la perdita del titolo alla concessione a seguito del collocamento in congedo. Sono stati altresì impugnati gli atti ostesi in riscontro a una richiesta di accesso. In sede cautelare, le censure ritenute rilevanti riguardano il difetto di motivazione e di istruttoria dell'ordine di recupero: l'amministrazione ha fatto riferimento soltanto a non meglio precisati processi di razionalizzazione dei beni demaniali in consistenza all'Aeronautica Militare, senza esplicitare le inderogabili esigenze di servizio, i motivi eccezionali o la causa di forza maggiore posti a fondamento della revoca anticipata, né risultava prima facie l'autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto fondate le censure relative al deficit motivazionale e istruttorio dell'ordine di recupero coattivo. Ha osservato che la revoca anticipata della concessione, ai sensi dell'art. 331 del T.U.O.M., richiede la ricorrenza di inderogabili esigenze di servizio per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore e la previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata. Tali presupposti non risultavano esplicitati o prima facie verificabili nell'atto impugnato. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia dell'ordine di recupero, facendo salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione procedente. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la trattazione nel merito per la prima udienza pubblica utile di gennaio 2027. L'ordinanza non definisce le ulteriori domande di annullamento, silenzio e condanna proposte nel ricorso.
Norme richiamate
artt. 55 e 56 c.p.a.
previa concessione di idonea misura cautelare anche monocratica
Richiamati quali fondamento della domanda cautelare; il provvedimento è deciso collegialmente ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
art. 331 d.P.R. 90/2010
inderogabili esigenze di servizio per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore
La revoca anticipata della concessione dell'alloggio è subordinata alla puntuale esplicitazione di tali presupposti e alla previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata.
art. 332 d.P.R. 90/2010
rilasciare il provvedimento di proroga
Richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di proroga della concessione; il TAR non si pronuncia nel merito di tale domanda nella fase cautelare.
artt. 31 e 117 c.p.a.
accertamento ... del silenzio inadempimento
Richiamati per la domanda avverso il silenzio sull'istanza di proroga; la relativa questione non viene definita dall'ordinanza cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca anticipata di una concessione di alloggio demaniale ai sensi dell'art. 331 d.P.R. 90/2010 richiede che l'amministrazione espliciti nel provvedimento le inderogabili esigenze di servizio e i motivi eccezionali o la causa di forza maggiore che la giustificano.
- Il mero richiamo a generici processi di razionalizzazione dei beni demaniali non è sufficiente, in sede di sommaria delibazione cautelare, a dimostrare i presupposti specifici della revoca anticipata della concessione.
- La revoca anticipata della concessione di alloggio demaniale richiede anche la previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata; la sua mancata emersione prima facie integra un profilo di illegittimità cautelarmente rilevante.
- Un provvedimento che dispone il recupero coattivo di un alloggio demaniale deve essere sorretto da un'adeguata motivazione e da un'istruttoria idonea a rappresentare concretamente le esigenze amministrative poste a fondamento della revoca.
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