Cassazione Penale, Sentenza n. 1632/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile la loro istanza di revisione, proposta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. d) c.p.p., della sentenza n. 61/2019 della Corte di appello di Lecce. La Corte territoriale aveva ritenuto la nuova istanza identica a tre precedenti richieste già dichiarate inammissibili e quindi l'ha respinta. I ricorrenti deducevano la nullità dell'ordinanza per mancata motivazione sulle nuove questioni dedotte e la violazione dell'art. 634, comma 1 c.p.p., sostenendo che non ricorrevano le ipotesi di inammissibilità. Il Procuratore Generale, dopo trattazione scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in quanto essa non esponeva le ragioni della presunta nuova revisione né confrontava le nuove deduzioni con quelle già oggetto delle precedenti ordinanze di inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché fondato su un motivo generico e aspecifico. Ha ritenuto che l'ordinanza della Corte di appello di Potenza abbia motivato l'inammissibilità del nuovo atto richiamando tre precedenti ordinanze, e che i ricorrenti non abbiano specificamente allegato le circostanze che renderebbero la loro istanza diversa dalle precedenti. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile. Inoltre la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Decisione resa il 9 novembre 2022.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma invocata per chiedere la revisione; la Corte ha valutato che la richiesta presentata fosse sostanzialmente identica a precedenti istanze già dichiarate inammissibili, rendendo l'ulteriore domanda inammissibile per mera reiterazione.
art. 634, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata dai ricorrenti per denunciare ipotesi di inammissibilità non ricorrenti; la Corte ha ritenuto invece che la contestazione fosse generica e non specifica rispetto alle precedenti decisioni, perciò non assorbente rispetto alla dichiarazione di inammissibilità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma processuale richiamata in relazione alla trattazione scritta del procedimento quando non è richiesta discussione orale; utilizzata quale base procedurale per la trattazione nella fase di merito delle conclusioni del Procuratore Generale.
Sez. U., n. 17 del 21/6/2000 (Primavera), Rv. 216664
Giurisprudenza della Corte che ammette la motivazione per relationem rispetto a precedenti ordinanze, principio che la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile nella specie: la Corte territoriale poteva richiamare e basarsi su precedenti ordinanze già emanate.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in ordine alla possibilità di condannare alle spese e alla cassa delle ammende il ricorrente che abbia proposto un gravame incolpevolmente inammissibile; la Corte di Cassazione ha usato tale principio per giustificare la condanna economica.
Massime di principio
- Una istanza di revisione riproposta in termini sostanzialmente identici a precedenti richieste già dichiarate inammissibili può essere ritenuta a sua volta inammissibile per mera reiterazione: occorre evidenziare con precisione gli elementi nuovi o differenti.
- La motivazione per relationem (richiamare precedenti ordinanze) è lecita: se la Corte territoriale rimanda a precedenti provvedimenti, il ricorrente deve specificare perché non ha avuto conoscenza di essi o perché quegli accertamenti siano erronei o insufficienti.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: va illustrato punto per punto in che cosa consista la nullità o l'insufficienza della motivazione impugnata e quali circostanze nuove si deducano rispetto ai precedenti atti.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o già decisi può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di somme alla cassa delle ammende; pertanto occorre valutare attentamente la fondatezza prima di impugnare.
- Quando si formula una nuova istanza di revisione, allegare e confrontare esplicitamente documenti, prove o argomentazioni nuove rispetto alle precedenti istanze è essenziale per evitarne la qualificazione come mera reiterazione.
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