Sentenza n. 3105/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’accertamento - dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta per lavoro domestico ex art. 22 del D. Lgs. nr. 286/98, domanda nr. 0110382010, del 07/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro domestico ex art. 22 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla domanda di rilascio del nulla osta per lavoro domestico presentata il 7 febbraio 2025, nonché l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma ha comunicato di avere annullato il preavviso di rigetto, riesaminato la domanda e avviato il rilascio automatico del nulla osta, subordinatamente all'acquisizione dei pareri della Questura e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Successivamente, il ricorrente ha comunicato che il procedimento era stato concluso e che il nulla osta era stato rilasciato il 12 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione ha concluso il procedimento e ha rilasciato il nulla osta richiesto, realizzando favorevolmente l'interesse sostanziale perseguito. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione resistente ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, richiesto nella fattispecie per lavoro domestico.
art. 117 c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio quando, nel corso del giudizio, sopravviene il provvedimento espresso o viene comunque meno l'interesse alla decisione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Costituisce la base normativa per porre il contributo unificato a carico dell'amministrazione resistente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento richiesto determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso, anche quando il provvedimento sia intervenuto favorevolmente per il ricorrente.
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere compensate in ragione dell'evoluzione della vicenda; il contributo unificato può tuttavia essere posto a carico dell'amministrazione resistente.
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