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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno d'imposta 2001, ha determinato sinteticamente il reddito della contribuente ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando come indice di capacità contributiva la spesa sostenuta per l'acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata. La contribuente aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma in appello l'Ufficio aveva visto riformata la decisione. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto sette motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per avere la CTR omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, notificato a mezzo posta, per mancato deposito della ricevuta di spedizione e per tardività della notifica; 2) nullità per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita genericità dei motivi; 3) nullità per difetto di motivazione della sentenza sulla sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento; 4) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e dell'accertamento sintetico, per non avere l'Ufficio esplicitato le ragioni di superamento delle giustificazioni del contribuente; 5) motivazione apparente per avere la CTR tratto elementi decisivi dalla procura speciale allegata all'atto di cessione quote; 6) violazione delle norme sulla prova della simulazione e dell'accertamento sintetico, per avere escluso l'idoneità della controdichiarazione/raccomandata a dimostrare la simulazione della quietanza di pagamento; 7) violazione del divieto di nova in appello e delle norme sul contraddittorio, per avere la CTR valorizzato la modesta capacità reddituale del coniuge, circostanza dedotta per la prima volta in appello dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri. Ha affermato che, nel processo tributario, quando l'impugnazione è notificata direttamente a mezzo posta, la parte deve depositare contestualmente alla costituzione la ricevuta di spedizione o documentazione equivalente idonea a provare la tempestività; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile e il giudice non può sanare il vizio ordinandone la successiva esibizione, salvo rimessione in termini. Nel caso concreto, dall'unico dato certo risultava che la notifica dell'appello si era perfezionata il 12 maggio 2011, mentre il termine per appellare era scaduto l'11 maggio 2011; la data manoscritta di spedizione sull'avviso di ricevimento non aveva fede privilegiata. Di conseguenza, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio e non decidere nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, perché il processo di appello non avrebbe potuto proseguire. Le spese di lite sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, con compensazione di quelle dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    legittima l'accertamento sintetico del reddito, ma la motivazione dell'atto deve essere corredata delle ragioni per cui sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in contraddittorio.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale norma sulla motivazione degli atti impositivi, in relazione alla censura proposta dalla contribuente.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione dell'atto tributario e garanzie del contribuente.

  • art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario, la mancata produzione contestuale della prova della notifica a mezzo posta comporta inammissibilità dell'impugnazione, non sanabile con ordine di esibizione successivo salvo rimessione in termini.

  • art. 51 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato tra le norme invocate per la dedotta nullità dell'appello o della sentenza.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato sia in relazione ai requisiti dell'appello sia per sostenere l'inammissibilità del gravame dell'Ufficio.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di domande o eccezioni nuove in appello.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria; la censura della ricorrente lamentava motivazione mancante o apparente.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla formazione del giudicato e sull'inammissibilità dell'appello.

  • art. 327 c.p.c.

    utilizzato per calcolare il termine lungo di impugnazione della sentenza di primo grado, applicato al caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare pronuncia su questioni non dedotte e/o omessa pronuncia.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti del devoluto in appello.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato in tema di simulazione della quietanza di pagamento.

  • art. 1415 c.c.

    richiamato in tema di opponibilità della simulazione e prova della stessa.

  • art. 6 d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655

    gli avvisi di ricevimento sono predisposti dagli interessati; perciò la data di spedizione manoscritta, se non autenticata o certificata, non ha fede privilegiata.

  • art. 37 codice postale

    richiamato quale base regolamentare degli avvisi di ricevimento utilizzati nelle notifiche postali.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notifica dell'impugnazione eseguita direttamente a mezzo posta è inammissibile se, al momento della costituzione, non sono depositati documenti idonei a provare la tempestività della spedizione/perfezionamento; la mancanza non è sanabile con un successivo ordine di esibizione, salvo rimessione in termini.
  • Ai fini della tempestività dell'appello notificato per posta, la sola data manoscritta sull'avviso di ricevimento, se non attribuibile all'agente postale o non autenticata da stampigliatura/timbro datario, non offre prova certa della data di spedizione.
  • Se dalla documentazione certa risulta che la notifica dell'impugnazione si è perfezionata oltre il termine di decadenza, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità del gravame e non può esaminare il merito della pretesa tributaria.
  • Quando l'impugnazione è inammissibile per tardività, ogni ulteriore censura resta assorbita e la sentenza di appello va cassata senza rinvio, perché il processo non poteva essere proseguito.
  • Nel giudizio di accertamento sintetico, l'Ufficio deve motivare l'atto anche rispetto alle ragioni per cui non ha ritenuto idonee le giustificazioni offerte dal contribuente in contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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