Sentenza n. 5694/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Nel corso del giudizio, la sede diplomatica ha fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato al 20 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento da parte della sede diplomatica integrasse il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento durante il giudizio ha determinato il venir meno della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la cessazione del silenzio mediante l’attivazione del procedimento amministrativo e la fissazione dell’appuntamento richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando la condotta amministrativa soddisfa integralmente la pretesa azionata.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’Amministrazione ponga in essere un’attività idonea a realizzare pienamente l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate sulla base della durata del ritardo, del comportamento dell’Amministrazione e delle concrete circostanze del procedimento; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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