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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1116

Regolamento (UE) 2021/1116 del Consiglio del 28 giugno 2021 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)

Normativa europea32021R1116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo di attuazione 2021-2026 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e il Gabon. La misura è adottata in coerenza con la decisione del Consiglio che autorizza la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo, al fine di consentire rapidamente la ripresa delle attività di pesca dell’Unione nella zona del Gabon. L’atto è di applicazione diretta in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di firma del protocollo.

Ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2021-2026 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’UE e la Repubblica gabonese.

Ambito di applicazione

Si applica alla ripartizione delle possibilità di pesca concesse dall’Unione nell’ambito del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca con la Repubblica gabonese per il periodo 2021-2026. Riguarda gli Stati membri cui sono assegnate le licenze/quote indicate nel regolamento, in particolare Spagna e Francia, per le categorie di pescherecci espressamente menzionate. Il regolamento si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Ripartizione delle possibilità di pesca UE-Gabon 2021-2026

Il regolamento disciplina la distribuzione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo di attuazione 2021-2026 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea/Unione europea e la Repubblica gabonese. L’intervento si inserisce nel quadro dell’applicazione provvisoria del protocollo, siglato il 10 febbraio 2021 e oggetto della decisione del Consiglio (UE) 2021/1117 del 28 giugno 2021.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il precedente protocollo del 2013 è scaduto il 23 luglio 2016 e che la Commissione ha negoziato un nuovo protocollo quinquennale. Il regolamento è adottato per ripartire tempestivamente le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l’intero periodo di applicazione, riducendo al minimo l’interruzione delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Gabon, considerata di rilievo economico.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda esclusivamente le possibilità di pesca previste dal protocollo e la loro assegnazione agli Stati membri. Non disciplina aspetti tecnici di pesca o di gestione delle flotte in generale, ma solo la distribuzione delle unità autorizzate per specifiche categorie di navi:

  • tonniere con reti da circuizione;
  • tonniere con lenze e canne;
  • pescherecci da traino.

Ripartizione delle unità autorizzate

L’articolo 1 stabilisce la seguente assegnazione:

  • tonniere con reti da circuizione: Spagna 15 unità, Francia 12 unità;
  • tonniere con lenze e canne: Spagna 5 unità, Francia 1 unità;
  • pescherecci da traino: Spagna 4 unità.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dalla data di firma del protocollo. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Ripartizione delle possibilità di pesca

L’articolo 1 assegna le possibilità di pesca del protocollo 2021-2026 tra gli Stati membri per tre categorie di navi: tonniere con reti da circuizione, tonniere con lenze e canne, e pescherecci da traino. Per le tonniere con reti da circuizione sono assegnate 15 unità alla Spagna e 12 alla Francia; per le tonniere con lenze e canne sono assegnate 5 unità alla Spagna e 1 alla Francia; per i pescherecci da traino sono assegnate 4 unità alla Spagna.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dalla data di firma del protocollo, in modo da coordinarsi con l’applicazione provvisoria del protocollo stesso.

Natura vincolante e applicabilità diretta

L’articolo 2 precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaaccordi internazionalipolitica comune della pescarelazioni esterne

Testo integrale

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