Cassazione Penale, Sentenza n. 31738/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 07/10/2021 che aveva confermato la condanna emessa con rito abbreviato dal GUP di Palermo per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione dolosa del fallimento. Il ricorrente ha articolato due motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e vizi di motivazione, sostenendo che la sentenza avrebbe fatto riferimento a elementi non contestati (bancarotta semplice) e non avrebbe valutato correttamente l'esame delle scritture contabili da parte del curatore; (2) omessa motivazione rispetto alle doglianze sull'imputazione di causazione dolosa del fallimento, lamentando che il giudice di appello si era limitato a registrare l'omesso pagamento dei debiti fiscali e previdenziali senza considerare le osservazioni del curatore in ordine agli accertamenti svolti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: il riferimento alla bancarotta semplice era estraneo al fulcro della decisione e la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato lo stato illeggibile della documentazione contabile, consistente con la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale anche quando gli accertamenti risultano ostacolati. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità e di correlazione tra gli atti invocati e i profili di impugnazione; la Corte ha rilevato che l'ammontare dei debiti fiscali e previdenziali (circa 1.400.000 euro) risultava non contestato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
disposizioni in tema di requisitoria scritta e richiesta di discussione orale
norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale e per segnalare che il difensore non aveva richiesto la discussione orale; la Corte ha quindi esaminato le conclusioni scritte ai sensi della disposizione
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, art. 5-duodecies
norma di proroga delle disposizioni emergenziali citate
richiamata limitatamente alla proroga delle disposizioni procedurali eccezionali che regolano la materia della discussione e della requisitoria scritta
legge 18 dicembre 2020, n. 176
conversione del decreto-legge n. 137/2020
citata come atto di conversione delle disposizioni che regolano la fase di discussione e requisitoria straordinaria
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
limiti nella formulazione dei motivi di ricorso
richiamato per indicare i limiti entro i quali sono ammessi i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha rispettato l'onere di specificità e correlazione richiesto
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissibilità di un ricorso in cassazione è necessario indicare in modo completo, specifico e correlato gli atti processuali e i punti di doglianza; citare brani sparsi non è sufficiente.
- La bancarotta fraudolenta documentale può ritenersi sussistente non solo quando le scritture siano completamente mancanti, ma anche quando siano tenute o conservate in modo da renderne la ricostruzione impossibile o molto difficile; anche la mera illeggibilità o la conservazione in condizioni tali da ostacolare gli accertamenti può integrarne gli elementi costitutivi.
- Se importi sostanziali (es. debiti tributari e previdenziali) risultano in concreto non contestati in sede processuale, il giudice può ritenere acquisiti tali elementi ai fini della decisione; il ricorrente deve dunque contestarli espressamente e con evidenza probatoria.
- Le doglianze circa la motivazione richiedono che il ricorrente segnali con precisione il passaggio motivazionale ritenuto viziato e le prove o atti che dimostrino l'errore; l'omessa o generica esposizione determina l'inammissibilità del motivo.
- La mancata richiesta di discussione orale conforma la fase di decisione alle requisitorie scritte; le parti devono adeguarsi alle previsioni procedurali emergenziali e alle loro proroghe, pena l'esame limitato agli atti prodotti per iscritto.
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