Sentenza del 05/06/2015 n. 11649 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'atto con cui la Regione Toscana aveva richiesto il pagamento integrativo dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, relativa al periodo 3 gennaio 2003 - 2 gennaio 2004. La contribuente sosteneva: che la concessione geotermica non fosse più qualificabile come statale dopo il trasferimento di competenze alla Regione; che non fossero applicabili alle concessioni geotermiche gli incrementi e i criteri di rivalutazione generale dei canoni concessori; che la sentenza d'appello fosse insufficientemente motivata. La Regione ha proposto ricorso incidentale contestando l'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia quello incidentale della Regione. Ha stabilito che il presupposto dell'imposta è l'utilizzo di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, non necessariamente il rilascio della concessione da parte di un'autorità statale. Ha ritenuto applicabili alle concessioni geotermiche i criteri generali di rivalutazione dei canoni, in assenza di una specifica esclusione normativa. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla motivazione, poiché mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione normativa già svolta dal giudice di merito. È stata invece confermata la disapplicazione delle sanzioni, poiché il complesso e stratificato quadro normativo rendeva obiettivamente incerta la determinazione dell'imposta. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
L.R. Toscana n. 2 del 1971, art. 1
"imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato"
L'imposta è collegata all'utilizzo dei beni demaniali o patrimoniali pubblici e non esclusivamente alla natura statale dell'autorità che ha rilasciato la concessione.
L. n. 281 del 1970, art. 2
Richiamata quale disciplina generale dell'imposta regionale sulle concessioni statali.
D.Lgs. n. 112 del 1988, art. 34, comma 1, e L.R. Toscana n. 88 del 1988
Il trasferimento alla Regione di competenze sul rilascio delle concessioni geotermiche non elimina, di per sé, il presupposto dell'imposta basato sull'utilizzo del bene pubblico.
D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5, e D.M. n. 258 del 1998
"canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato"
Gli adeguamenti generali dei canoni si applicano anche alle concessioni geotermiche, non essendo prevista un'esclusione espressa o implicita.
L. n. 537 del 1993, art. 10, comma 2
Ha sostituito il precedente criterio di rivalutazione biennale dei canoni concessori con un criterio annuale di carattere generale.
L. n. 724 del 1994, art. 32, comma 1
Ha introdotto un criterio eccezionale e temporaneo di rivalutazione dei canoni, applicabile anche alle concessioni geotermiche rientranti tra le concessioni di beni patrimoniali pubblici.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Consente la disapplicazione delle sanzioni quando l'illecito dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme tributarie.
D.Lgs. n. 22 del 2010, artt. 1, comma 6, e 16, comma 7
"le risorse geotermiche ... sono risorse minerarie ... patrimonio indisponibile dello Stato" oppure "patrimonio indisponibile regionale"
La disciplina successiva conferma la natura pubblicistica delle risorse geotermiche e l'applicazione del criterio di rivalutazione annuale ai relativi canoni.
Massime di principio
- Per le imposte collegate all'occupazione o all'utilizzo di beni pubblici, il presupposto impositivo può dipendere dall'utilizzo materiale del bene demaniale o patrimoniale, indipendentemente dall'autorità che ha rilasciato la concessione.
- Le norme generali di rivalutazione dei canoni concessori si applicano anche a settori speciali, come quello geotermico, salvo che una disciplina speciale preveda un'esclusione chiara e specifica.
- La successione di leggi statali, regionali, decreti e provvedimenti amministrativi può determinare obiettiva incertezza normativa: in tale situazione l'imposta può restare dovuta, ma le sanzioni possono essere disapplicate.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dell'interpretazione delle norme o dei fatti già esaminati dal giudice di merito; il motivo di ricorso deve evidenziare una reale violazione di legge o una motivazione effettivamente mancante o illogica.
- La reciproca soccombenza, ossia la parziale vittoria di entrambe le parti su questioni diverse, può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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