Sentenza del 15/11/2017 n. 4679 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Valore dell'avviamento - Prevalenza di un metodo di stima sugli altri - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore economico dell'avviamento aziendale. Le parti avevano utilizzato il metodo finanziario dei flussi di cassa, idoneo a considerare sia i risultati storici sia le prospettive future dell'azienda. L'Amministrazione finanziaria aveva sostituito tale criterio con un diverso metodo di stima, ritenuto preferibile, senza dimostrare adeguatamente l'oggettiva inattendibilità del metodo adottato dalle parti. Poiché non esiste un criterio legislativo né un principio giurisprudenziale che attribuisca prevalenza automatica a un metodo di valutazione dell'avviamento, la scelta dell'Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione concreta e specifica.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta ingiustificata. Il metodo finanziario dei flussi di cassa, utilizzato dalle parti, è stato considerato astrattamente e concretamente idoneo a rappresentare la componente dinamica e prospettica dell'azienda. L'Amministrazione non poteva sostituirlo arbitrariamente con un altro criterio soltanto perché ritenuto preferibile, senza fornire una motivazione adeguata circa l'inattendibilità del metodo contrattuale.
Massime di principio
- Nella stima dell'avviamento non esiste una prevalenza automatica del metodo patrimoniale, reddituale, patrimoniale-reddituale, finanziario o dei multipli: la scelta deve dipendere dalle caratteristiche concrete dell'azienda e dell'operazione.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare il valore dichiarato, ma deve motivare in modo specifico perché il metodo scelto dalle parti sia inattendibile nel caso concreto.
- Un metodo basato sui flussi finanziari prospettici può essere legittimamente utilizzato per stimare l'avviamento, poiché considera non solo la storia dell'impresa ma anche la sua capacità futura di generare risultati.
- La mera preferenza dell'Amministrazione per un diverso criterio estimativo non è sufficiente a giustificare la rettifica fiscale.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare le assunzioni economiche, i dati storici, le previsioni finanziarie e la coerenza del metodo scelto con il settore e le caratteristiche dell'azienda.
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