Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2025 del 22/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da più giudizi promossi da una socia di una società in accomandita semplice: dapprima azioni volte ad accertare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla società; poi, un ulteriore giudizio in cui la socia chiedeva di accertare lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, la sopravvenuta estinzione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e il diritto a ottenere dall'altro socio accomandatario il valore della quota e gli utili. Il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio relativo alla liquidazione della quota, ritenendo che la cancellazione della società avesse determinato l'interruzione automatica del processo ex art. 300 c.p.c. e che, non essendo stata tempestivamente proposta riassunzione, il processo si fosse estinto. In appello la socia sosteneva che vi fosse violazione del contraddittorio e degli artt. 299, 300 e 307 c.p.c., perché la presenza in giudizio del socio accomandatario avrebbe reso superflua la riassunzione e perché la domanda contro la società e quella contro il socio sarebbero state scindibili. In Cassazione la ricorrente riproponeva sostanzialmente la medesima tesi: la sopravvenuta estinzione della società non avrebbe dovuto travolgere l'intero procedimento e il giudizio avrebbe potuto proseguire almeno nei confronti del socio accomandatario, quale responsabile illimitato ex art. 2313 c.c.; inoltre lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul merito della domanda, che la Corte d'appello non aveva esaminato ritenendo corretta l'estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., affermando che, nei casi in cui la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali è sussidiaria rispetto a quella della società, tra le domande proposte contro società e socio sussiste un rapporto di inscindibilità processuale e di litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che, una volta verificatosi un evento interruttivo relativo alla società, la riassunzione deve riguardare tutti i soggetti coinvolti e tutte le domande; in difetto di riassunzione complessiva, si determina l'estinzione dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come azione revocatoria ordinaria proposta in via subordinata nei primi giudizi, senza specifiche statuizioni nel merito in questa ordinanza
art. 300 c.p.c.
l'estinzione della società comporta l'interruzione del processo; in presenza di cause inscindibili la riassunzione deve essere complessiva
art. 299 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'interruzione del processo
art. 305 c.p.c.
richiamato per sostenere l'erroneità della dichiarazione di estinzione a seguito della mancata riassunzione
art. 307 c.p.c.
richiamato per contestare la declaratoria di estinzione del giudizio
art. 101 c.p.c.
dedotto come violato per asserita lesione del contraddittorio, esclusa dalla Corte d'appello
art. 103 c.p.c.
evocato per sostenere la scindibilità delle cause e la mancata necessità di trattazione unitaria
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia sul merito della domanda, doglianza respinta implicitamente per effetto della conferma dell'estinzione
art. 2313 c.c.
richiamato per fondare la responsabilità illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni sociali
art. 384 c.p.c., ultimo comma
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata confermandone il dispositivo
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 373 c.p.c.
richiamato in relazione all'istanza di sospensione e alla liquidazione delle spese del relativo subprocedimento
art. 372 c.p.c.
richiamato per l'ammissibilità dei documenti prodotti nel subprocedimento ex art. 373 c.p.c.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione della quota di un socio di società di persone, la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali è sussidiaria rispetto a quella della società e non determina una suddivisione interna del debito tra società e socio.
- Quando la domanda è proposta insieme contro la società e contro il socio illimitatamente responsabile per un'obbligazione sociale, le rispettive posizioni processuali possono essere inscindibili se la responsabilità del socio dipende logicamente ed eziologicamente dall'esistenza del debito sociale.
- In presenza di litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità delle cause, l'evento interruttivo che colpisce la società impone che la riassunzione investa tutti i soggetti e tutte le domande; la riassunzione solo parziale non evita l'estinzione dell'intero giudizio.
- L'omessa riassunzione complessiva dopo l'interruzione non consente di proseguire il processo solo verso uno dei convenuti quando le domande sono logicamente interdipendenti e fondate su un'unica vicenda debitoria.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e confermarne il dispositivo quando il risultato decisorio è conforme a diritto, pur se la ratio espressa dal giudice di merito è incompleta o non perfettamente sovrapponibile alla corretta qualificazione giuridica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28035/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28036/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28041/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28068/2025 del 22/10/2025
- ordinanza_civile · 22 ott 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 28069/2025 del 22/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →