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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28121/2025 del 22/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La controversia nasce da più giudizi promossi da una socia di una società in accomandita semplice: dapprima azioni volte ad accertare la simulazione o, in subordine, l'inefficacia revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti dalla società; poi, un ulteriore giudizio in cui la socia chiedeva di accertare lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, la sopravvenuta estinzione della società per mancata ricostituzione della pluralità dei soci e il diritto a ottenere dall'altro socio accomandatario il valore della quota e gli utili. Il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio relativo alla liquidazione della quota, ritenendo che la cancellazione della società avesse determinato l'interruzione automatica del processo ex art. 300 c.p.c. e che, non essendo stata tempestivamente proposta riassunzione, il processo si fosse estinto. In appello la socia sosteneva che vi fosse violazione del contraddittorio e degli artt. 299, 300 e 307 c.p.c., perché la presenza in giudizio del socio accomandatario avrebbe reso superflua la riassunzione e perché la domanda contro la società e quella contro il socio sarebbero state scindibili. In Cassazione la ricorrente riproponeva sostanzialmente la medesima tesi: la sopravvenuta estinzione della società non avrebbe dovuto travolgere l'intero procedimento e il giudizio avrebbe potuto proseguire almeno nei confronti del socio accomandatario, quale responsabile illimitato ex art. 2313 c.c.; inoltre lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul merito della domanda, che la Corte d'appello non aveva esaminato ritenendo corretta l'estinzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, ultimo comma, c.p.c., affermando che, nei casi in cui la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali è sussidiaria rispetto a quella della società, tra le domande proposte contro società e socio sussiste un rapporto di inscindibilità processuale e di litisconsorzio necessario processuale. Ne consegue che, una volta verificatosi un evento interruttivo relativo alla società, la riassunzione deve riguardare tutti i soggetti coinvolti e tutte le domande; in difetto di riassunzione complessiva, si determina l'estinzione dell'intero giudizio. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle spese del subprocedimento ex art. 373 c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come azione revocatoria ordinaria proposta in via subordinata nei primi giudizi, senza specifiche statuizioni nel merito in questa ordinanza

  • art. 300 c.p.c.

    l'estinzione della società comporta l'interruzione del processo; in presenza di cause inscindibili la riassunzione deve essere complessiva

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in relazione all'interruzione del processo

  • art. 305 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'erroneità della dichiarazione di estinzione a seguito della mancata riassunzione

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di estinzione del giudizio

  • art. 101 c.p.c.

    dedotto come violato per asserita lesione del contraddittorio, esclusa dalla Corte d'appello

  • art. 103 c.p.c.

    evocato per sostenere la scindibilità delle cause e la mancata necessità di trattazione unitaria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sul merito della domanda, doglianza respinta implicitamente per effetto della conferma dell'estinzione

  • art. 2313 c.c.

    richiamato per fondare la responsabilità illimitata del socio accomandatario per le obbligazioni sociali

  • art. 384 c.p.c., ultimo comma

    la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata confermandone il dispositivo

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 373 c.p.c.

    richiamato in relazione all'istanza di sospensione e alla liquidazione delle spese del relativo subprocedimento

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per l'ammissibilità dei documenti prodotti nel subprocedimento ex art. 373 c.p.c.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la liquidazione della quota di un socio di società di persone, la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali è sussidiaria rispetto a quella della società e non determina una suddivisione interna del debito tra società e socio.
  • Quando la domanda è proposta insieme contro la società e contro il socio illimitatamente responsabile per un'obbligazione sociale, le rispettive posizioni processuali possono essere inscindibili se la responsabilità del socio dipende logicamente ed eziologicamente dall'esistenza del debito sociale.
  • In presenza di litisconsorzio processuale necessario per inscindibilità delle cause, l'evento interruttivo che colpisce la società impone che la riassunzione investa tutti i soggetti e tutte le domande; la riassunzione solo parziale non evita l'estinzione dell'intero giudizio.
  • L'omessa riassunzione complessiva dopo l'interruzione non consente di proseguire il processo solo verso uno dei convenuti quando le domande sono logicamente interdipendenti e fondate su un'unica vicenda debitoria.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata e confermarne il dispositivo quando il risultato decisorio è conforme a diritto, pur se la ratio espressa dal giudice di merito è incompleta o non perfettamente sovrapponibile alla corretta qualificazione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioCompetenzaImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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