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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17845/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto che confermava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. Il ricorrente deduceva: a) che non è intestatario di beni e vive con la madre pensionata, quindi non può essere considerato soggetto destinatario di misure di prevenzione basate sul vivere dei proventi di delitti; b) che i fatti ritenuti a fondamento della misura (due reati contro il patrimonio) non derivano da sentenze definitive ma da verbali di arresto; c) che non è stata valutata l'attualità della sua pericolosità sociale; d) che la misura gli impedisce di circolare nelle ore in cui potrebbe svolgere l'attività lavorativa di chef.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che nel processo di prevenzione la cassazione sia ammessa solo per violazione di legge (compresa la motivazione inesistente o meramente apparente). Ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione del decreto impugnato, che ha valorizzato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e, soprattutto, il fatto che pochi mesi dopo la scarcerazione il ricorrente abbia commesso nuovamente due furti, circostanza desumibile anche dai verbali di arresto allegati e valutati. La Corte ha inoltre escluso che il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 291/2013 fosse rilevante nel caso, poiché quella sentenza concerne la valutazione della pericolosità al momento dell'esecuzione di una misura sospesa per detenzione e non la valutazione effettuata qui, ancorata a reati commessi dopo la scarcerazione. Quanto all'incidenza della misura sull'attività lavorativa, la Corte ha ritenuto che tali allegazioni debbano essere trattate in sede di esecuzione della misura e non in sede di cassazione per motivi di legittimità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle misure di prevenzione)

    art. 1, comma 1, lett. b) ; art. 15 (richiamo all'art. 12 L. 27/12/1956 n.1423)

    Il giudice delle misure di prevenzione può valutare autonomamente fatti accertati in sede penale e, anche in assenza di condanna definitiva, può fondare il giudizio di pericolosità su fatti delineati con sufficiente chiarezza. L'art.15 (nella parte richiamata) è stato considerato nel contesto della giurisprudenza costituzionale ma non applicabile per la valutazione compiuta nel caso concreto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita il contenuto del ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione entro i termini di legge; qui il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti e valutato per motivi di legittimità.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. in l. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per l'inoltro delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero nelle procedure davanti alla Corte di cassazione; qui le conclusioni del Sostituto Procuratore generale sono state trasmesse ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e ad altre sanzioni processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

  • Corte costituzionale, sent. 06/12/2013, n. 291

    La sentenza è richiamata nel ricorso (riguarda l'illegittimità di parte dell'art.12 L. 1423/1956 ora richiamato in d.lgs.159/2011 art.15) ma la Corte di cassazione ha ritenuto il richiamo non pertinente al caso concreto, poiché la pronuncia costituzionale riguarda la valutazione della pericolosità al momento dell'esecuzione di una misura sospesa per detenzione, diversa dalla valutazione effettuata nell'odierno decreto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva della motivazione inesistente o meramente apparente: occorre dimostrare che la mancata o insufficiente valutazione di un elemento avrebbe potuto determinare un esito contrario.
  • Il giudice delle misure di prevenzione può autonomamente valutare fatti anche non definitivi penalmente se essi risultano delineati con sufficiente chiarezza e possono fondare un giudizio di pericolosità.
  • La produzione e la valutazione di verbali di arresto o altri atti non definitivamente giudicati possono essere presi in considerazione nel procedimento di prevenzione se concretamente allegati e motivati.
  • Le censure relative all'impatto della misura sulla possibilità di svolgere attività lavorativa o analoghe limitazioni devono essere gestite, anche in termini probatori, in sede di esecuzione della misura e non sempre in sede di cassazione per motivi di legittimità.
  • Richiami a pronunce costituzionali o a riforme normative devono essere contestualizzati: una decisione di illegittimità costituzionale può non essere applicabile se i presupposti fattuali o temporali differiscono rispetto al caso oggetto di giudizio.

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