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Sentenza

Sentenza n. 1099/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 335/2026, pubblicata il 18.02.2026, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania -Salerno- Sez. II sul ricorso avente n. di R.G. 165/2026, notificata il 20.02.2026, con la quale la Sezione ha accolto in parte qua la domanda ex art. 116 per la mancata ostensione della documentazione richiesta dal ricorrente e, per l’effetto ha così deciso: “ordina al Comune di Vietri sul Mare di dare accesso ai documenti richiesti nell’istanza di accesso agli atti diversi da quelli versati in giudizio, entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza”; nonché per l’accertamento e la declaratoria - dell’inottemperanza del comune di Vietri Sul Mare alla sentenza n. 335/2026 del Tar Campania – Salerno, sezione seconda, pubblicata il 18.02.2026, notificata in data 20.02.2026, per non avere l’amministrazione dato integrale esecuzione all’ordine di esibizione documentale ivi contenuto; e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al pagamento di una somma in denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per il ritardo dell’esecuzione ai sensi dell’art. 114 coma 4 lett c) del c.p.a.; nonché per l’accertamento della misura del diritto del ricorrente alla refusione del contributo unificato versato nel richiamato giudizio in relazione all’accoglimento della domanda ostensiva nelle more del passaggio in giudicato della sentenza inter partes.

Giustizia amministrativa202600572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 335/2026, nella parte in cui ordinava al Comune di Vietri sul Mare di consentire l'accesso ai documenti richiesti con istanza dell'1 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario dell'accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Comune alla sentenza n. 335/2026, pubblicata il 18 febbraio 2026 e notificata il 20 febbraio 2026. La precedente decisione aveva accolto in parte la domanda di accesso ex art. 116 c.p.a. e ordinato al Comune di consentire, entro trenta giorni dalla notificazione, l'accesso ai documenti richiesti nell'istanza dell'1 dicembre 2025, diversi da quelli già depositati nel giudizio. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a., nonché l'accertamento del diritto alla refusione del contributo unificato versato nel precedente giudizio.

La decisione

Il TAR ha accertato che la sentenza n. 335/2026 non era stata eseguita nella parte relativa all'ostensione dei documenti richiesti. Ha quindi accolto in parte il ricorso e ordinato al Comune di consentire, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l'accesso agli atti richiesti con l'istanza dell'1 dicembre 2025, esclusi quelli già versati nel precedente giudizio. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il segretario comunale, incaricandolo di sostituirsi all'amministrazione in caso di perdurante inottemperanza e su istanza di parte, con compenso fissato in euro 500,00 a carico del Comune. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendo che non fosse configurabile una voce di danno conseguente alla mancata esecuzione del giudicato. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il testo menziona anche la domanda relativa al contributo unificato, ma non reca una statuizione espressa su di essa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di una penalità di mora in caso di inosservanza o ritardo nell'esecuzione della decisione; la penalità è stata tuttavia negata nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato in relazione al precedente giudizio di accesso documentale, definito con l'ordine rivolto al Comune di ostendere i documenti richiesti.

  • art. 30 c.p.a.

    È indicato nell'epigrafe quale base della domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ma il testo non sviluppa una distinta statuizione risarcitoria.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di una precedente sentenza che abbia ordinato l'accesso a documenti consente al giudice di ordinare nuovamente all'amministrazione l'ostensione degli atti, individuandoli anche per esclusione rispetto a quelli già prodotti in giudizio e fissando un termine per l'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza di parte in caso di perdurante inottemperanza e ponendo il relativo compenso a carico dell'amministrazione soccombente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera c), c.p.a. può essere negata quando, secondo la valutazione del giudice, non venga in rilievo una voce di danno conseguente alla mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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