Circolare numero 336 del 21-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le innovazioni introdotte per il rinnovo delle pensioni 1995: trasmissione telematica dei dati di pagamento a tutti gli uffici postali, nuova gestione della rendicontazione, abolizione dei pagamenti a domicilio e invio del nuovo certificato di pensione Mod. O bis M e del Mod. 201. Vengono inoltre disciplinate la nuova periodicità di pagamento per le pensioni di minor importo, le operazioni di perequazione automatica, l’aggiornamento dei modelli reddituali, l’abbinamento fiscale delle pensioni, il contributo SSN, l’assegno per il nucleo familiare e alcune sistemazioni amministrative sugli archivi e sui pagamenti.
Rinnovo delle pensioni per l’anno 1995, nuove modalità telematiche con Poste e nuovo certificato Mod. O bis M
Rinnovo delle pensioni per l’anno 1995 e nuove modalità di pagamento
La circolare illustra il complesso delle innovazioni introdotte in occasione del rinnovo delle pensioni per il 1995. L’asse centrale del provvedimento è il passaggio a un sistema di scambio telematico dei dati con l’Ente Poste, con conseguente revisione delle procedure di pagamento, rendicontazione e comunicazione ai pensionati.
Protocollo d’intesa INPS-Ente Poste
Con il protocollo d’intesa richiamato nel messaggio n. 3870 del 26 novembre 1994, a partire dal rinnovo 1995 i dati di pagamento di tutte le pensioni localizzate presso gli uffici postali, ivi compresi gli uffici postali tradizionali, vengono trasmessi per via telematica.
L’amministrazione centrale dell’Ente Poste:
- predispone un archivio contenente i dati dei pagamenti per gli uffici UPE;
- stampa i moduli necessari per la raccolta delle firme di quietanza per le pensioni presso gli uffici postali tradizionali.
La stampa dei moduli avviene in tempo utile per rispettare le scadenze di pagamento. All’inizio dell’anno gli uffici postali ricevono solo il modulo per la prima rata, mentre quelli relativi alle rate successive sono stampati dall’Ente Poste e distribuiti circa quindici giorni prima della data di pagamento. Le ricevute vengono poi archiviate dall’Ente Poste e prodotte su richiesta della Sede.
Il protocollo prevede inoltre:
- trasmissione telematica anche dei dati relativi a nuove liquidazioni, ricostituzioni e trasferimenti;
- impegno reciproco a eliminare l’emissione di mandati cartacei;
- rendicontazione telematica dei pagamenti effettuati, salvo quelli disposti con ordinativi cartacei;
- sospensione dei pagamenti per via telematica dal 1° maggio 1995;
- abolizione dei pagamenti a domicilio dal 1° gennaio 1995.
Restano comunque pagabili dagli uffici postali gli ordinativi trasmessi su supporto cartaceo (modelli P.1/ott e P.1r/ott), con le ordinarie modalità di rendicontazione e contabilizzazione.
Abolizione dei pagamenti a domicilio
In attuazione del protocollo, dal 1° gennaio 1995 sono aboliti i pagamenti al domicilio del pensionato. La circolare segnala che il fenomeno riguarda 7 province e circa 2.000 pensioni.
Le procedure automatizzate hanno localizzato tali pensioni all’ufficio pagatore "DOM". Le Sedi interessate devono:
- stampare i modelli P.1/ott cartacei;
- disporre il pagamento della prima rata 1995 mediante assegno circolare;
- inviare agli interessati una comunicazione, invitandoli a indicare le modalità future di riscossione.
Gestione delle pensioni e nuovi archivi
Le nuove modalità di scambio con l’Ente Poste comportano variazioni delle procedure di gestione delle pensioni, che saranno illustrate separatamente. Nel frattempo, le richieste di sospensione del pagamento continuano a essere effettuate con le modalità ordinarie, inviando la comunicazione all’ufficio postale che ha in carico la pensione.
I dati dei pagamenti telematici possono essere consultati tramite la procedura AGENDA1. Inoltre, per garantire il corretto scambio informativo, sono stati uniformati i codici ufficio pagatore utilizzati dall’Istituto con quelli dell’Ente Poste.
È in corso di realizzazione un nuovo Archivio centrale dei pagamenti, destinato a contenere per ciascuna pensione e per ciascun rateo tutte le informazioni relative alla disposizione e al pagamento, comprese quelle su riaccredito, sospensione e scadenza.
Nuovo certificato di pensione Mod. O bis M
Lo scambio telematico dei dati ha consentito l’adozione di un nuovo modello O bis M, completamente ristrutturato sia nel formato sia nei contenuti. Il nuovo modello riporta in chiaro informazioni prima codificate per ragioni di spazio e prevede moduli personalizzati in funzione delle diverse situazioni.
Per le pensioni per le quali nel data base centrale non risulta registrato l’indirizzo, i modelli O bis M vengono trasmessi da Postel alle Sedi competenti, che devono curarne la consegna ai pensionati tramite gli uffici pagatori. Per tale finalità sulla busta sono riportati anche l’identificativo della pensione e il codice dell’ufficio pagatore.
La circolare richiama la necessità di acquisire gli indirizzi mancanti e di aggiornare costantemente quelli già presenti negli archivi, considerato il crescente ricorso alle comunicazioni domiciliari.
Nuova periodicità di pagamento delle pensioni di minor importo
In applicazione del decreto del Ministro del lavoro n. 176 dell’11 luglio 1994, approvativo della determinazione commissariale n. 2993 del 21 aprile 1994, vengono introdotte nuove periodicità di pagamento per alcune pensioni di importo ridotto.
La disciplina prevede:
- pagamento in un’unica rata annuale anticipata per le rendite facoltative e per le pensioni della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe fino a lire 45.000 annue;
- pagamento in due rate semestrali anticipate per le rendite facoltative e per le pensioni della Mutualità pensioni a favore delle casalinghe oltre lire 45.000 annue e fino a lire 50.000 mensili;
- pagamento in due rate semestrali anticipate per tutte le altre pensioni fino a lire 50.000 mensili.
Per stabilire la periodicità si considera l’importo mensile della pensione, comprensivo degli assegni familiari e al lordo di ogni trattenuta. I limiti annuali e semestrali sono aggiornati ogni anno per effetto della perequazione automatica. Per il 1995 si applicano per la prima volta i limiti previsti dalla determinazione; l’adeguamento decorre dal 1996.
La circolare precisa anche che:
- per le pensioni rinnovate con periodicità bimestrale che nel corso dell’anno scendano entro i limiti del pagamento semestrale, il nuovo regime si applica dal rinnovo dell’anno successivo;
- per le pensioni rinnovate con periodicità semestrale che nel corso dell’anno superino i limiti del pagamento bimestrale, le nuove modalità si applicano secondo la disciplina ordinaria.
La periodicità è memorizzata nel campo GP1AXE4 del data base centrale con codici A, S e B. Il programma 4560 di inquiry dell’archivio locale DS 78 visualizza tale dato nel pannello del Mod. O bis M.
Perequazione automatica e conguagli
In occasione del rinnovo sono stati effettuati i conguagli derivanti dall’attribuzione, dal 1° novembre 1994, dell’aumento del 4 per cento previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, secondo le modalità dell’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale aumento sostituisce quello provvisorio del 3,5 per cento attribuito in precedenza.
La circolare richiama inoltre che, per effetto della normativa collegata alla legge finanziaria 1995, il termine del 1° novembre, ai fini della perequazione automatica, è differito al 1° gennaio di ogni anno con effetto dal 1995.
Per il 1995 non risultano ancora predisposti gli aumenti relativi alle pensioni d’annata previsti dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, differiti al 1° ottobre 1995. Le pensioni interessate saranno rielaborate nel corso dell’anno.
Gli allegati 4, 5 e 6 riepilogano importi e criteri applicati per il 1994 e per il 1995, inclusi i valori dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e le percentuali di aumento per costo della vita.
Modelli reddituali e ricostituzioni
Prima delle operazioni di rinnovo il data base centrale è stato aggiornato con i dati dei modelli RED TMS/94 e RED PSA/94 acquisiti e trasmessi entro il 26 novembre 1994. L’importo della pensione per il 1995 è stato quindi calcolato tenendo conto di tali dati, nonché delle informazioni derivanti dall’abbinamento di titolari di più pensioni INPS.
I conguagli relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1995 saranno determinati successivamente con le procedure di ricostituzione attivate centralmente dopo il rinnovo. Anche i dati reddituali trasmessi dalle Sedi dopo il 26 novembre 1994 saranno oggetto di ricostituzione centrale.
Abbinamento delle pensioni ai fini fiscali
Prima del rinnovo è stata effettuata un’operazione generalizzata di abbinamento delle pensioni ai fini della tassazione congiunta, sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati. L’abbinamento riguarda anche i titolari di pensione dei fondi speciali di previdenza e di pensione in regime internazionale, oltre ai soggetti con due pensioni ai superstiti o due pensioni dirette, di regola una pensione di Fondo speciale e una pensione supplementare.
Rimangono esclusi, per il momento, i titolari di tre pensioni.
L’abbinamento opera dall’inizio del nuovo anno. Per le pensioni abbinate per la prima volta:
- l’aliquota media relativa a emolumenti di anni precedenti e assoggettati a tassazione separata nel 1994 è stata rideterminata considerando i redditi del biennio precedente relativi a entrambe le pensioni;
- il contributo al Servizio sanitario nazionale per il 1994 è stato calcolato sulla base dell’ammontare complessivo delle due pensioni.
Modelli 201 e certificazione fiscale
Con decreto ministeriale 29 ottobre 1994 è stato approvato il nuovo modello 201 relativo ai redditi corrisposti nel 1994 e alle ritenute operate. Il modello include anche:
- gli importi degli acconti IRPEF e del contributo SSN trattenuti a seguito della presentazione del modello 730;
- l’indirizzo della Sede a cui il CAAF dovrà inviare la comunicazione relativa alla liquidazione del modello 730.
Ai sensi della normativa richiamata, la certificazione fiscale deve essere consegnata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento. Per rispettare tale termine, il modello 201 viene spedito insieme al modello O bis M tramite Postel.
Per le pensioni a tassazione congiunta, cambia il criterio di scelta della pensione su cui effettuare il conguaglio ed emettere la certificazione fiscale: il conguaglio viene ora fatto sulla pensione di importo più elevato e la certificazione viene emessa su quella pensione. La soluzione consente la tassazione congiunta di due pensioni ai superstiti o dirette, facilita l’eventuale recupero dei conguagli e rende immediata l’individuazione della pensione di riferimento.
In sede di ricalcolo degli imponibili è stata applicata anche l’ulteriore detrazione d’imposta prevista dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, per i redditi di lavoro dipendente e di pensione fino alla fascia di lire 14.825.000. La tabella delle detrazioni è riportata nell’allegato 7.
Contributo al Servizio sanitario nazionale
Il calcolo del contributo al SSN è stato effettuato sulla base dei codici operativi trasmessi al sistema centrale. Il ricalcolo è stato eseguito soltanto per l’anno 1994; eventuali variazioni riferite ad anni precedenti saranno comunicate alle Sedi per il conguaglio tramite la procedura PGM 5440.
Per le pensioni di importo annuo superiore a lire 100.000.000 è stato rideterminato il contributo, tenendo conto dell’elevazione dell’imponibile a lire 150.000.000 annue dal 1° gennaio 1994. Viene inoltre precisato che il contributo è commisurato al reddito complessivo ai fini IRPEF dell’anno di riferimento e non si applica più agli emolumenti di anni precedenti assoggettati a tassazione separata.
Assegno per il nucleo familiare
L’articolo 12, comma 8, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ha previsto l’aumento di lire 20.000 mensili per ogni figlio oltre il primo, con decorrenza dal 1° luglio 1994.
In attesa dell’accertamento della situazione reddituale ai fini dei trattamenti di famiglia nel corso del 1995, l’aumento è stato attribuito, se spettante, dal 1° gennaio 1995 e senza arretrati. I programmi di calcolo sono stati adeguati per tener conto anche dell’importo della pensione quando risulti superiore al reddito personale dichiarato.
Archivi degli uffici pagatori e competenza territoriale
La circolare segnala che il progressivo decentramento ha reso necessario rivedere l’archivio degli uffici pagatori. È in progettazione una nuova procedura che consentirà alla Sede provinciale di gestire direttamente i dati degli uffici pagatori.
Nel frattempo l’archivio è stato modificato in modo che ciascuna struttura territoriale della provincia comprenda tutti gli uffici pagatori presenti nel territorio provinciale.
Viene inoltre precisato che i criteri di competenza alla liquidazione delle pensioni, richiamati dalla circolare n. 13 del 14 gennaio 1993, devono intendersi modificati: la struttura competente è quella nel cui ambito risiede il pensionato, indipendentemente dall’ufficio prescelto per il pagamento. Le pensioni già liquidate restano, per ora, in carico alle Sedi originarie.
Sistemazioni amministrative, eliminazioni e altre variazioni
La circolare dà conto di ulteriori sistemazioni operate in occasione del rinnovo 1995:
- le pensioni localizzate all’ufficio pagatore "ELI" o "ELB" da data anteriore al 1° settembre 1994 sono state eliminate dalla prima rata 1995;
- sono state eliminate anche le pensioni ai superstiti localizzate all’ufficio "SCA" e intestate a unico titolare cessato dal diritto prima del 1° gennaio 1994;
- le pensioni dirette intestate a titolare anche di pensione ai superstiti hanno visto cessare il coniuge a carico, con ricostituzione automatica;
- per tali pensioni è stata revocata dal 1995 la detrazione d’imposta per coniuge a carico;
- per le pensioni abbinate per la prima volta ai fini fiscali sono stati fatti cessare dal 1° gennaio 1994 i codici operativi segnalati dalle Sedi per il calcolo del contributo SSN, e per le pensioni già abbinate in precedenza sono stati allineati gli eventuali codici presenti.
Infine, i nuovi campi del data base in cui sono memorizzati i dati relativi all’assistenza fiscale sono indicati come GP1AT11, GP1AT12, GP1AT13 e GP1AT14, rispettivamente per primo e secondo acconto IRPEF e SSN.
Punti principali
Protocollo d’intesa INPS-Ente Poste
Dal rinnovo 1995 il pagamento delle pensioni localizzate presso gli uffici postali viene gestito con trasmissione telematica dei dati di pagamento, compresi quelli delle nuove liquidazioni, ricostituzioni e trasferimenti. L’Ente Poste predispone la modulistica per la raccolta delle firme di quietanza e cura la rendicontazione telematica dei pagamenti, mentre l’INPS si impegna a superare l’emissione di mandati cartacei e ad abolire i pagamenti a domicilio dal 1° gennaio 1995.
Abolizione dei pagamenti a domicilio
Dal 1° gennaio 1995 sono soppressi i pagamenti a domicilio del pensionato, interessanti circa 2.000 pensioni in 7 province. Le pensioni sono state localizzate all’ufficio pagatore "DOM"; le Sedi devono stampare i modelli P.1/ott cartacei e pagare la prima rata 1995 con assegno circolare, inviando agli interessati una comunicazione per indicare le future modalità di riscossione.
Nuovo certificato di pensione Mod. O bis M e Mod. 201
Lo scambio telematico dei dati consente una completa ristrutturazione del Mod. O bis M, con dati riportati in chiaro e moduli personalizzati. I modelli O bis M e 201 vengono spediti al domicilio dei pensionati tramite Postel; per i casi privi di indirizzo le Sedi devono inoltrare immediatamente i plichi agli uffici pagatori. Il Mod. 201 deve essere consegnato entro febbraio dell’anno successivo e include anche i dati degli acconti IRPEF e SSN derivanti dal modello 730.
Nuova periodicità di pagamento
Per effetto del decreto ministeriale 11 luglio 1994 n. 176, per le pensioni di importo minore sono previste nuove cadenze: annuale per rendite facoltative e pensioni Mutualità casalinghe fino a lire 45.000 annue; semestrale per tali trattamenti oltre lire 45.000 annue e fino a lire 50.000 mensili; semestrale anche per tutte le altre pensioni fino a lire 50.000 mensili. La periodicità si determina sull’importo mensile lordo comprensivo dei trattamenti di famiglia e viene codificata nel data base centrale.
Perequazione automatica e rinnovo 1995
In sede di rinnovo sono stati applicati i conguagli derivanti dall’aumento del 4% dal 1° novembre 1994, in luogo dell’aumento provvisorio del 3,5%. Per il 1995 il termine di decorrenza della perequazione automatica è differito al 1° gennaio di ogni anno. Non sono stati ancora predisposti gli aumenti per le pensioni d’annata differiti al 1° ottobre 1995.
Modelli reddituali e ricostituzioni
Prima del rinnovo il data base centrale è stato aggiornato con i dati dei modelli RED TMS/94 e RED PSA/94 acquisiti entro il 26 novembre 1994. I dati trasmessi dopo tale data saranno considerati nelle ricostituzioni centrali successive al rinnovo. I conguagli per periodi anteriori al 1° gennaio 1995 saranno determinati dalle procedure di ricostituzione.
Abbinamento fiscale delle pensioni
È stato effettuato un abbinamento generalizzato ai fini della tassazione congiunta, esteso anche ai titolari di pensioni dei fondi speciali, di pensione in regime internazionale e a particolari casi di doppie pensioni. Restano esclusi i titolari di tre pensioni. L’abbinamento opera dal nuovo anno; per le pensioni abbinate per la prima volta sono stati rideterminati aliquota media e contributo SSN sulla base del complesso delle due pensioni.
Contributo al Servizio sanitario nazionale
Il contributo SSN è stato ricalcolato per il 1994 sulla base dei codici operativi trasmessi, con eventuali variazioni di anni precedenti da gestire tramite la procedura PGM 5440. È stata recepita l’elevazione dell’imponibile a lire 150.000.000 annue dal 1° gennaio 1994 e si precisa che il contributo non colpisce più gli emolumenti di anni precedenti assoggettati a tassazione separata.
Assegno per il nucleo familiare
In applicazione della normativa richiamata, l’assegno per il nucleo familiare è aumentato di lire 20.000 mensili per ogni figlio oltre il primo, con attribuzione dal 1° gennaio 1995 senza arretrati, in attesa dell’accertamento reddituale nel corso del 1995. I programmi di calcolo sono stati aggiornati tenendo conto anche dell’importo della pensione se superiore al reddito personale dichiarato.
Archivi degli uffici pagatori e competenza territoriale
L’archivio degli uffici pagatori è stato modificato per includere, nella competenza di ciascuna struttura territoriale provinciale, tutti gli uffici pagatori insistenti sulla provincia. In prospettiva è prevista una nuova procedura per la gestione diretta dei dati da parte della Sede provinciale. Viene inoltre precisato che la competenza alla liquidazione della pensione segue la residenza del pensionato, indipendentemente dall’ufficio prescelto per il pagamento.
Sistemazioni amministrative e cancellazioni
Sono state eliminate dal 1995 le pensioni localizzate agli uffici pagatori "ELI" o "ELB" da data anteriore al 1° settembre 1994 e le pensioni ai superstiti localizzate all’ufficio "SCA" intestate a titolare cessato dal diritto prima del 1° gennaio 1994. Sono inoltre state gestite la cessazione del coniuge a carico sulla pensione diretta, la revoca della relativa detrazione d’imposta dal 1995 e l’allineamento dei codici operativi SSN.
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