Sentenza del 15/11/2016 n. 1231 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
PROCESSOTRIBUTARIO - RICORSO - NOTIFICAZIONE - PRESSO LA SEDE DELLE AMMINISTRAZIONIPERIFERICHE DELLO STATO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITA' - SUSSISTE. E' inammissibile il ricorso avverso tributi iscritti a ruolo dallecancellerie degli Uffici giudiziari a seguito di registrazione delle sentenzenotificato direttamente all'ufficio giudiziario, poiché non vi è dubbio alcuno che,trattandosi di un mero ufficio periferico del Ministero della Giustizia, nonpossa essere chiamata in giudizio. Nel caso di specie, per l'efficacia dellastessa notifica, avrebbe dovuto essere citato il Ministro pro temporecompetente, con la inevitabile conseguenza che la notifica avrebbe dovutoessere fatta presso l'Avvocatura dello Stato, come disposto dall'art. 11 delR.D. 1611 del 1933, T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per errata individuazione del soggetto destinatario e per notificazione eseguita presso un ufficio privo di autonoma legittimazione processuale. La notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, secondo le regole previste per la rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso riguardava tributi iscritti a ruolo dalle cancellerie degli uffici giudiziari in conseguenza della registrazione di sentenze. Il ricorrente aveva notificato direttamente il ricorso all'ufficio giudiziario, ma tale ufficio non ha autonoma legittimazione a essere chiamato in giudizio, poiché opera come articolazione periferica del Ministero della Giustizia. La corretta parte resistente avrebbe dovuto essere il Ministro pro tempore competente, con notifica presso l'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
La norma impone, per la valida instaurazione del giudizio nei confronti dello Stato e delle sue amministrazioni, l'individuazione dell'amministrazione statale competente e la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, salvo specifiche deroghe.
Massime di principio
- Gli uffici periferici di un ministero, come le cancellerie e gli uffici giudiziari, normalmente non hanno autonoma legittimazione processuale se il provvedimento contestato è imputabile all'amministrazione centrale.
- Prima di notificare un ricorso occorre individuare correttamente il soggetto pubblico titolare del rapporto controverso, evitando di citare il semplice ufficio che ha materialmente emesso o gestito l'atto.
- Quando il resistente è un'amministrazione dello Stato, la notificazione deve generalmente essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato competente, secondo le regole sulla rappresentanza processuale dello Stato.
- La notifica eseguita presso un ufficio privo di legittimazione può determinare l'inammissibilità del ricorso, anche se l'ufficio appartiene alla stessa amministrazione coinvolta.
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