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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05769/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento emessa in relazione a un avviso di accertamento e a una cartella di pagamento relativi a TARSU per Euro 137,93. La contribuente deduceva, in sintesi, la mancata notifica degli atti prodromici e, quanto alla cartella, sosteneva di aver già pagato l’importo dovuto. L’ente della riscossione eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse, la regolarità della notifica della cartella e la propria carenza di legittimazione passiva per le censure relative agli atti prodromici e al merito della pretesa. In primo grado il ricorso era stato accolto solo quanto al difetto di notifica dell’avviso di accertamento; in appello la decisione veniva riformata, ritenendosi sanato il vizio di notifica della cartella per raggiungimento dello scopo, poiché la contribuente aveva dichiarato di aver pagato l’importo indicato, e respingendosi anche la censura fondata sul ne bis in idem. Nel ricorso per cassazione la contribuente denunciava, con il primo motivo, la violazione degli artt. 150 e 160 c.p.c. per avere la CTR ritenuto valida/sanata la notifica della cartella in difetto di effettiva conoscenza dell’atto; con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2001 per la condanna alle spese e al doppio contributo unificato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la statuizione della CTR sulla sanatoria della nullità della notifica della cartella. Ha rilevato che dalla mera dichiarazione della contribuente di avere pagato l’importo originario della TARSU iscritta a ruolo non poteva desumersi la conoscenza effettiva della cartella, necessaria per il raggiungimento dello scopo della notifica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della censura accolta e per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata solo se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato; tale conoscenza non può essere desunta in modo automatico da un pagamento non provato e riferito a un importo diverso o comunque non inequivocabilmente coincidente con quello recato dalla cartella.

  • art. 150 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione alla notificazione, ma la decisione ruota in concreto sul principio del raggiungimento dello scopo e sulla non dimostrata conoscenza dell’atto.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata in relazione ai vizi della notifica; la Corte valorizza la nullità della notifica non sanata per mancanza di effettiva conoscenza dell’atto.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    Rappresenta il parametro del primo motivo di ricorso per cassazione, fondato su violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    Rappresenta il parametro del secondo motivo di ricorso, poi assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di condanna alle spese di lite, che resta assorbito per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 13 D.P.R. n. 115/2001

    Richiamato nel secondo motivo con riguardo al raddoppio del contributo unificato, ma la censura non viene esaminata per assorbimento.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di riportare nel ricorso per cassazione gli stralci rilevanti degli atti processuali.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di un atto impositivo non è sanata per il solo fatto che il destinatario dichiari di avere pagato una somma connessa al tributo; occorre che risulti in modo univoco la effettiva conoscenza dell’atto notificato.
  • Il raggiungimento dello scopo della notificazione, idoneo a sanare il vizio, richiede un elemento conoscitivo concreto e riferibile al documento notificato, non potendo essere inferito da dati equivoci o da pagamenti non documentalmente provati.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo che incide sulla statuizione principale, resta assorbita la censura relativa alle spese di lite e agli ulteriori capi dipendenti, che dovranno essere nuovamente regolati dal giudice del rinvio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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