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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43955/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari: deduce (1) carenza e illogicità della motivazione sul quadro indiziario che lo collegherebbe all'associazione per delinquere (sostanzialmente contesta che il ruolo tecnico contestato non dimostra consapevolezza dell'illiceità e che non vi siano sufficienti elementi a suo carico, anche perché non è menzionato da un collaboratore) e (2) omissione di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari, atteso che i fatti contestati risalgono al 2016 e non esisterebbero indizi di attività illecita successiva tali da giustificare la misura cautelare dopo diversi anni.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso parzialmente: ha ritenuto infondato il primo motivo (il Collegio del riesame aveva adeguatamente illustrato il quadro indiziario, basato su intercettazioni, tabulati, servizi di osservazione, perquisizioni, dichiarazioni di collaboratori e analisi dei dispositivi, dalle quali emergeva il ruolo tecnico e la percezione di un compenso mensile), ma ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo all'attualità delle esigenze cautelari. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame esclusivamente sul profilo delle esigenze cautelari (attualità del pericolo di reiterazione), rilevando che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato perché il rischio di reiterazione sussisterebbe in relazione a condotte non documentate dopo il 2016.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Ha giustificato lo svolgimento del giudizio con contraddittorio scritto ai sensi della norma; profilo procedurale richiamato in apertura.

  • art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di cassazione invocato per contestare la carenza e l'illogicità della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al quadro indiziario.

  • art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.; art. 274 lett. c) e art. 275 cod. proc. pen.

    art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) in relazione agli art. 274 lett. c) e 275 cod. proc. pen.

    Richiamate per censurare l'omesso, o insufficiente, esame e motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e per violazione delle regole di motivazione degli atti giudiziari.

  • art. 416 cod. pen.

    Il Tribunale ha qualificato le condotte come associazione per delinquere ex art. 416, ritenendo la struttura stabile, con ripartizione di ruoli e consapevolezza da parte dei partecipi; il ruolo tecnico del ricorrente è stato ricostruito come contributo essenziale.

  • art. 416 bis cod. pen.

    La Corte sottolinea che l'imputazione è quella di cui all'art. 416 e non all'art. 416 bis, e da ciò deriva che non può essere imposto all'indagato l'onere di documentare la presa di distanza dall'organizzazione per giustificare la cessazione del rischio.

Massime di principio

  • Il ruolo tecnico (programmatore/tecnico informatico) può integrare la partecipazione a un'associazione per delinquere se gli elementi probatori dimostrano conoscenza, controllo del software illecito e vantaggi economici continui.
  • Un quadro indiziario robusto può basarsi su intercettazioni, chat, tabulati, servizi di osservazione, perquisizioni e analisi dei dispositivi elettronici: la somma di questi elementi può comprovare la struttura associativa e la ripartizione dei ruoli.
  • Per l'applicazione o il mantenimento di misure cautelari è indispensabile una motivazione specifica e attuale sul pericolo di reiterazione: non basta richiamare fatti remoti; il giudice deve spiegare concretamente il rischio presente.
  • Il mero trascorrere del tempo (anni) e lo svolgimento di attività lecite successivamente possono indebolire la sussistenza dell'esigenza cautelare; in mancanza di indizi di operatività recente il giudice deve fornire elementi che colleghino il passato al rischio attuale.
  • L'onere di provare la presa di distanza dall'associazione non ricade sull'imputato quando si tratta di art. 416 (associazione per delinquere), ma la mancanza di prova di prosecuzione dell'attività obbiettivamente impone al giudice di motivare perché ritiene che il vincolo e il rischio persistano.
  • Se la motivazione sul profilo dell'attualità è insufficiente, la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per un nuovo esame limitato a quel profilo, lasciando immutata la valutazione sugli altri aspetti adeguatamente motivate.

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