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Ordinanza

Ordinanza n. 33/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di non ammissione dell'alunno Francesco Andujar al secondo anno del liceo classico, emesso dal Liceo Classico e Linguistico Statale Carlo Alberto di Novara, in data 13 giugno 2022, pubblicato in pari data online sul sito della scuola; nonchè di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.

Giustizia amministrativa202200921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non ammissione dell'alunno al secondo anno del liceo classico

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il genitore e l'alunno hanno impugnato il provvedimento con cui il liceo classico e linguistico statale ha disposto la non ammissione dell'alunno al secondo anno, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi, anteriori e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Poiché l'amministrazione scolastica e il Ministero dell'Istruzione non si sono costituiti, il TAR ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della non ammissione. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori ordinando all'amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione. L'adempimento deve essere eseguito entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il provvedimento è adottato ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale dell'ordine rivolto all'amministrazione nel contesto dell'istruttoria.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo di acquisire documenti, chiarimenti e informazioni necessari alla decisione.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro elemento utile alla decisione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non si costituisce o non mette a disposizione gli atti necessari alla decisione, il giudice amministrativo può ordinare il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
  • Il potere istruttorio del giudice amministrativo può essere esercitato per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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