Ordinanza n. 33/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di non ammissione dell'alunno Francesco Andujar al secondo anno del liceo classico, emesso dal Liceo Classico e Linguistico Statale Carlo Alberto di Novara, in data 13 giugno 2022, pubblicato in pari data online sul sito della scuola; nonchè di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non ammissione dell'alunno al secondo anno del liceo classico
Esito
La controversia
Il genitore e l'alunno hanno impugnato il provvedimento con cui il liceo classico e linguistico statale ha disposto la non ammissione dell'alunno al secondo anno, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli atti connessi, anteriori e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Poiché l'amministrazione scolastica e il Ministero dell'Istruzione non si sono costituiti, il TAR ha ritenuto necessario acquisire il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni ulteriore chiarimento o documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della non ammissione. Per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, ha disposto incombenti istruttori ordinando all'amministrazione di depositare il provvedimento impugnato, gli atti del procedimento e ogni altro chiarimento o documento utile ai fini della decisione. L'adempimento deve essere eseguito entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il provvedimento è adottato ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, nonché dell'art. 2, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'ordine rivolto all'amministrazione nel contesto dell'istruttoria.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento del potere istruttorio del giudice amministrativo di acquisire documenti, chiarimenti e informazioni necessari alla decisione.
art. 1 c.p.a.
Richiamato in relazione alle esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Utilizzato quale base per ordinare alla pubblica amministrazione il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni altro elemento utile alla decisione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione non si costituisce o non mette a disposizione gli atti necessari alla decisione, il giudice amministrativo può ordinare il deposito del provvedimento impugnato, degli atti del procedimento e di ogni chiarimento o documento utile, fissando un termine perentorio o comunque determinato per l'adempimento.
- Il potere istruttorio del giudice amministrativo può essere esercitato per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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