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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33927/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2022 che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 15/12/2009 all'08/02/2010 (applicata per presunta partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva riutilizzato argomentazioni già censurate dalla Cassazione e non aveva motivato adeguatamente sul mantenimento della misura dopo le dichiarazioni del coindagato Aprile, che avrebbero chiarito il reale ruolo del Caltagirone (semplice aiuto elettricista) e la natura dei rapporti con Terlati, Infuso e Aprile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata l'ordinanza della Corte d'appello che, pur nel rispetto della sentenza assolutoria di merito, aveva accertato la sussistenza di rapporti frequenti e reiterati del Caltagirone con esponenti della cosca mafiosa (in particolare con Terlati) e comportamenti concretamente rilevanti come: consegna di denaro in carcere a un familiare condannato, partecipazione a un'operazione di emissione di fatture inesistenti, trasferimento di somme su richiesta del Terlati, comunicazioni con linguaggio criptico e ruolo di tramite/mediatore per il gruppo. Tali condotte sono state valutate idonee a integrare la colpa grave o la condotta dolosa ostativa al diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente per i motivi indicati nella sentenza.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la presenza di tale causa è condizione ostativa che il giudice deve accertare d'ufficio con valutazione ex ante.

  • art. 646, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione alla sola verifica di legittimità e adeguatezza/logicità della motivazione, evitando la revisione del merito.

  • art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.

    Richiamo che rende applicabile il limite di cui all'art. 646 c.p.p.: la Cassazione non investe il merito della decisione sulla riparazione ma ne verifica legittimità e motivazione.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) che, se grave e causalmente collegata alla custodia cautelare, può escludere il diritto alla riparazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata nell'originario procedimento (associazione di tipo mafioso); nella decisione assume rilievo per la valutazione dei fatti che generarono l'apparente configurabilità del reato e l'applicazione della misura cautelare.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta ex ante, e autonomamente rispetto al processo di merito, se la condotta dell'interessato abbia creato una situazione che giustificasse l'intervento dell'autorità giudiziaria (dolo o colpa grave) e ciò può escludere il diritto all'equa riparazione anche se l'imputato è poi assolto.
  • La Corte di legittimità controlla la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito nella decisione di riparazione, senza riesaminare il merito della vicenda penale sostanziale (limite della cognizione della Cassazione).
  • Comportamenti di contiguità con organizzazioni criminali (frequentazioni reiterate, ruolo di tramite, trasporto di denaro per carcere, linguaggio criptico, partecipazione a operazioni di fatture inesistenti) possono essere valutati come colpa grave o elementi di consapevolezza tali da ostare al riconoscimento della riparazione.
  • Le dichiarazioni rese nel processo di merito (es. da coindagati) che possano chiarire il ruolo effettivo dell'imputato attengono alla ricostruzione del merito e non obbligano il giudice della riparazione a ribaltare la sua valutazione ex ante; tali elementi possono però essere considerati se effettivamente disponibili e pertinenti alla valutazione della colpa grave.
  • L'onere di accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave è d'ufficio per il giudice della riparazione e richiede una motivazione chiara sul nesso causale tra la condotta dell'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Per chi valuta o contesta istanze di riparazione, è essenziale documentare con precisione i fatti e il nesso causale: valutazioni generiche sulle "frequentazioni" non sono sufficienti; serve un collegamento logico e concreto tra condotta e ragioni dell'adozione della custodia cautelare.

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