Cassazione Penale, Sentenza n. 33927/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/07/2022 che aveva rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare subita dal 15/12/2009 all'08/02/2010 (applicata per presunta partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva riutilizzato argomentazioni già censurate dalla Cassazione e non aveva motivato adeguatamente sul mantenimento della misura dopo le dichiarazioni del coindagato Aprile, che avrebbero chiarito il reale ruolo del Caltagirone (semplice aiuto elettricista) e la natura dei rapporti con Terlati, Infuso e Aprile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente motivata l'ordinanza della Corte d'appello che, pur nel rispetto della sentenza assolutoria di merito, aveva accertato la sussistenza di rapporti frequenti e reiterati del Caltagirone con esponenti della cosca mafiosa (in particolare con Terlati) e comportamenti concretamente rilevanti come: consegna di denaro in carcere a un familiare condannato, partecipazione a un'operazione di emissione di fatture inesistenti, trasferimento di somme su richiesta del Terlati, comunicazioni con linguaggio criptico e ruolo di tramite/mediatore per il gruppo. Tali condotte sono state valutate idonee a integrare la colpa grave o la condotta dolosa ostativa al diritto all'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese del Ministero resistente per i motivi indicati nella sentenza.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione salvo che l'interessato abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; la presenza di tale causa è condizione ostativa che il giudice deve accertare d'ufficio con valutazione ex ante.
art. 646, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la cognizione della Corte di Cassazione nei procedimenti di riparazione alla sola verifica di legittimità e adeguatezza/logicità della motivazione, evitando la revisione del merito.
art. 315, terzo comma, cod. proc. pen.
Richiamo che rende applicabile il limite di cui all'art. 646 c.p.p.: la Cassazione non investe il merito della decisione sulla riparazione ma ne verifica legittimità e motivazione.
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) che, se grave e causalmente collegata alla custodia cautelare, può escludere il diritto alla riparazione.
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata nell'originario procedimento (associazione di tipo mafioso); nella decisione assume rilievo per la valutazione dei fatti che generarono l'apparente configurabilità del reato e l'applicazione della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante, e autonomamente rispetto al processo di merito, se la condotta dell'interessato abbia creato una situazione che giustificasse l'intervento dell'autorità giudiziaria (dolo o colpa grave) e ciò può escludere il diritto all'equa riparazione anche se l'imputato è poi assolto.
- La Corte di legittimità controlla la legittimità e la logicità della motivazione del giudice di merito nella decisione di riparazione, senza riesaminare il merito della vicenda penale sostanziale (limite della cognizione della Cassazione).
- Comportamenti di contiguità con organizzazioni criminali (frequentazioni reiterate, ruolo di tramite, trasporto di denaro per carcere, linguaggio criptico, partecipazione a operazioni di fatture inesistenti) possono essere valutati come colpa grave o elementi di consapevolezza tali da ostare al riconoscimento della riparazione.
- Le dichiarazioni rese nel processo di merito (es. da coindagati) che possano chiarire il ruolo effettivo dell'imputato attengono alla ricostruzione del merito e non obbligano il giudice della riparazione a ribaltare la sua valutazione ex ante; tali elementi possono però essere considerati se effettivamente disponibili e pertinenti alla valutazione della colpa grave.
- L'onere di accertamento della sussistenza di dolo o colpa grave è d'ufficio per il giudice della riparazione e richiede una motivazione chiara sul nesso causale tra la condotta dell'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
- Per chi valuta o contesta istanze di riparazione, è essenziale documentare con precisione i fatti e il nesso causale: valutazioni generiche sulle "frequentazioni" non sono sufficienti; serve un collegamento logico e concreto tra condotta e ragioni dell'adozione della custodia cautelare.
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