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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23685/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva parzialmente confermato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo al nuovo classamento e alla rendita catastale di un'unità immobiliare a Vigevano. I motivi principali del gravame erano: (i) l'omessa pronunzia sulla eccezione di giudicato esterno derivante da una precedente pronuncia inter partes che aveva già determinato la rendita dell'immobile (la ricorrente allegava la sentenza n.146/6/10 e il relativo passaggio in giudicato); (ii) l'illegittima inclusione, da parte dell'Ufficio, di elementi estimiali "immateriali" nel calcolo della rendita e l'applicazione di un diverso saggio di fruttuosità (2,76% invece del 2%); (iii) nullità per mancata motivazione in ordine all'inclusione degli elementi immateriali; (iv) contestazione della decorrenza della rettifica rendita oltre i 12 mesi dalla presentazione della DOCFA (richiamando art.74 L.342/2000 e il DM 701/1994). La ricorrente denunciava inoltre violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.112 c.p.c.) e norme sul giudicato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (omessa pronunzia sul giudicato esterno e mancato esame dell'illegittima inclusione degli elementi estimiali immateriali), ritenendo che tali questioni fossero state tempestivamente dedotte e non esaminate dalla CTR. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame, demandando a quella sede anche la verifica dell'estendibilità del giudicato esterno (questione che implica profili di fatto e di merito) e la decisione sulle spese di giudizio. Il quinto motivo (decorrenza del termine di 12 mesi dalla DOCFA) è stato invece respinto: la Corte ha ribadito che il termine di cui al D.M. 701/1994 non ha natura perentoria e non determina la decadenza dell'amministrazione dall'attività di rettifica. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l'omessa pronuncia su eccezioni specifiche proposte dalle parti (qui, il giudicato esterno) integra vizio rientrante nei motivi di cassazione.

  • artt. 2909 c.c. e 324 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al giudicato/res judicata; la Corte ha rilevato che la valutazione dell'estendibilità del giudicato ad accertamenti successivi è questione di fatto e di merito rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    Richiama l'obbligo di motivazione delle decisioni; la mancata motivazione circa l'inclusione degli elementi estimiali immateriali era censurata, ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Norma sul processo tributario richiamata in tema di motivazione e ammissibilità delle deduzioni; la Corte ha ritenuto che l'omessa trattazione di deduzioni rilevanti costituisca vizio da rimuovere con rinvio.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo evocato in connessione con gli obblighi di motivazione e la completezza della decisione.

  • art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000 n. 342

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la decorrenza del termine di 12 mesi dalla DOCFA; la Corte però ha ritenuto che, in combinato con il DM 701/1994 e la giurisprudenza, il termine non ha natura perentoria.

  • art. 1, commi 3 e 10, D.M. 19 aprile 1994 n. 701

    termini per la determinazione della rendita catastale (termine massimo di dodici mesi)

    La Corte interpreta il termine di 12 mesi come meramente ordinatorio: la dichiarazione DOCFA produce una "rendita proposta" (ex D.P.R. n.1142/1949, art.56) e il mancato rispetto del termine non determina la decadenza dell'amministrazione dal potere di rettifica.

  • D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, art. 56

    La dichiarazione ai sensi del DPR attribuisce la qualifica di "rendita proposta" fino alla quantificazione definitiva da parte dell'Ufficio; pertanto il termine assegnato all'Ufficio ha natura non perentoria.

  • Cass. SSUU n. 13916/2006

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: il giudicato formatosi su un valore catastale impedisce il riesame di questioni anteriori al provvedimento ma non preclude la cognizione di elementi sopravvenuti.

  • Cass. n. 29584/2011

    Conferma il principio che il giudicato sul valore di un immobile impedisce il riesame di questioni preesistenti ma non quella di elementi sopravvenuti che giustifichino nuova valutazione.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una determinazione catastale impedisce il riesame delle questioni già decise (res judicata) solo con riferimento a fatti e questioni preesistenti al provvedimento che ha formato il giudicato; non impedisce invece che l'Ufficio e il giudice valutino elementi nuovi sopravvenuti.
  • Se si eccepisce che esiste un precedente giudicato esterno favorevole, è fondamentale allegare e provare la pronuncia e il passaggio in giudicato: l'omessa pronunzia del giudice sulla eccezione di giudicato costituisce vizio rilevante e può portare alla cassazione con rinvio.
  • Le censure riguardanti la mancata motivazione (art.132 c.p.c., art.36 D.Lgs. 546/1992) sono rilevanti quando la decisione omette di affrontare questioni specifiche e rilevanti per il petitum; l'omissione può giustificare annullamento e rinvio.
  • Il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 per la determinazione della rendita dopo DOCFA è considerato dalla giurisprudenza come meramente ordinatorio: la sua scadenza non determina automaticamente la decadenza dell'Amministrazione dall'attività di rettifica delle rendite catastali.
  • Le questioni che implicano accertamenti di fatto (es. se sono intervenute opere che modificano la consistenza dell'immobile) devono essere valutate dal giudice di merito; la Corte di legittimità può cassare per omessa valutazione e rinviare per un nuovo esame in diversa composizione.
  • Nelle controversie catastali è utile isolare chiaramente nel petitum le eccezioni di giudicato e le richieste specifiche (con documenti e attestazioni del passaggio in giudicato) per evitare che siano omesse dalla motivazione del giudice.

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