Cassazione Civile, Ordinanza n. 35689/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un’avvocata, quale difensore di fiducia di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta in un procedimento penale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo maturata la prescrizione presuntiva di cui all’art. 2956 c.c., sul presupposto che l’istanza fosse stata proposta oltre cinque anni dopo la conclusione dell’incarico. Proposta opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale civile aveva confermato il rigetto, affermando anche la rilevabilità d’ufficio della prescrizione e ricavando tale potere dal sistema del patrocinio a spese dello Stato. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: 1) violazione dell’art. 2956 c.c., sostenendo che la prescrizione presuntiva non sia applicabile al credito del difensore ammesso al gratuito patrocinio, perché la procedura è interamente formalizzata e documentata per iscritto; 2) violazione dell’art. 2957 c.c., assumendo che il termine non potesse decorrere dalla cessazione dell’attività difensiva, ma dalla definizione del procedimento; 3) violazione dell’art. 2938 c.c., censurando il rilievo officioso della prescrizione non eccepita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la prescrizione presuntiva non sia applicabile al credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, perché il compenso viene liquidato solo all’esito di una richiesta scritta e di un decreto del giudice, circostanza incompatibile con il presupposto tipico delle prescrizioni presuntive, che operano nei rapporti informali e non documentati. Ha inoltre ribadito che, anche per tali prescrizioni, il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non eccepita.
Norme richiamate
art. 2956 c.c.
La prescrizione presuntiva non opera nel credito del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, perché tale credito nasce in un procedimento formalizzato e documentale; le prescrizioni presuntive sono invece costruite per rapporti privi di formalità e quietanze scritte.
art. 2957 c.c.
Il motivo è stato assorbito; la ricorrente aveva sostenuto che il termine non dovesse decorrere dalla conclusione dell'attività professionale ma dalla definizione del procedimento.
art. 2938 c.c.
Anche le prescrizioni presuntive non possono essere rilevate d'ufficio dal giudice se non eccepite dalla parte interessata.
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
È il mezzo di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione o rigetto relativo al patrocinio a spese dello Stato.
artt. 375, comma 2, e 380 bis.1 c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Parametro di censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva non è applicabile ai crediti professionali che nascono in un procedimento interamente formalizzato per iscritto e assistito da un provvedimento di liquidazione giudiziale, perché viene meno il presupposto tipico della presunzione di avvenuto pagamento senza quietanza.
- Le prescrizioni presuntive trovano spazio solo in rapporti che si svolgono senza formalità, nei quali il pagamento avviene normalmente senza documentazione scritta; se il credito è regolato da atti scritti, la disciplina non può operare.
- Il divieto per il giudice di rilevare d’ufficio la prescrizione non eccepita si applica anche alle prescrizioni presuntive.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una questione dirimente, restano assorbiti gli ulteriori motivi che attengono a questioni logicamente subordinate.
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