Sentenza del 06/02/2015 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
REGISTRO - Agente riscossione - Riscossione crediti erariali - Procedura esecutiva - Sentenza giudiziale favorevole - Funzione pubblica riscossione - Imposta registro procedimento - Responsabilità solidale pagamento - Esclusione - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa nei confronti dell’agente della riscossione è stata ritenuta illegittima. In presenza di una sentenza favorevole emessa dal Tribunale, è stata esclusa la responsabilità solidale dell’agente per il pagamento dell’imposta di registro non versata dal debitore esecutato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’agente della riscossione contestava la legittimità della richiesta di pagamento dell’imposta di registro riferita alla registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale nell’ambito di procedure esecutive promosse per la riscossione di crediti erariali. Il debitore esecutato non aveva pagato l’imposta e l’ente impositore aveva quindi ritenuto l’agente solidalmente responsabile, nonostante quest’ultimo avesse agito nell’esercizio di una funzione pubblica di riscossione.
Massime di principio
- L’agente della riscossione non è automaticamente responsabile in solido dell’imposta di registro relativa agli atti o alle sentenze delle procedure esecutive avviate nell’esercizio della funzione pubblica di riscossione.
- Quando la pretesa tributaria riguarda un’obbligazione propria del debitore esecutato e l’agente ha agito esclusivamente quale organo o soggetto incaricato della riscossione, la responsabilità solidale deve risultare da una specifica disposizione normativa e non può essere presunta.
- La pronuncia favorevole ottenuta dall’agente della riscossione nell’ambito della procedura esecutiva costituisce un elemento rilevante per escludere l’imputazione automatica dell’imposta a suo carico.
- In casi analoghi occorre distinguere tra il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta secondo la legge e il soggetto che ha promosso o gestito la procedura esecutiva per finalità istituzionali.
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