Cassazione Penale, Sentenza n. 39682/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato il decreto che aveva rigettato le opposizioni ex art. 59 d.lgs. n. 159/2011 relative alla mancata ammissione al passivo di crediti vantati nei confronti delle società Duegi Srl, Mediatel Srl e Meth Spa le cui partecipazioni erano state sequestrate e poi confiscate. Le censure vertono principalmente su: presunto travisamento della documentazione probatoria; errata applicazione delle norme rilevanti (in particolare contestato richiamo all'art. 52 anziché all'art. 54 d.lgs. n. 159/2011 per alcune posizioni); qualificazione come prededuzione o prelazione di crediti garantiti da fideiussione; e contestazione della valutazione della buona fede e della strumentalità dei crediti (in particolare per crediti contrattuali e canoni di locazione maturati dopo il sequestro e per un prestito obbligazionario erogato alla Meth Spa).
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi di Renato Grasso e di Fulvia Filippelli, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Massimo Grasso, Rita Grasso e Annamaria Mixon (erede di Francesco Grasso) per manifesta infondatezza. Motivazioni principali: per i crediti derivanti da fideiussioni (Massimo, Francesco/erede Mixon, Rita) la domanda di regresso richiedeva come fattore costitutivo la dimostrazione dell'escussione del fideiussore da parte del creditore garantito; tale escussione è intervenuta solo successivamente alla definizione dello stato passivo e quindi non poteva essere valorizzata dal giudice dell'opposizione, rendendo insussistenti le pretese al tempo utile per l'ammissione. Per Renato Grasso il credito per canoni maturati dopo il sequestro è stato escluso per mancata prova del formale subentro dell'amministrazione giudiziaria nel contratto (autorizzazione ex art. 56 d.lgs. n. 159/2011) e per mancanza della buona fede, nonché per la strumentalità del rapporto rispetto all'attività illecita accertata (il ricorrente risultava dominus dell'impresa). Per Fulvia Filippelli il prestito obbligazionario è stato ritenuto strumentale rispetto al circuito imprenditoriale riconducibile a Renato Grasso e la buona fede non è stata dimostrata; i pagamenti intervenuti dopo il sequestro non mutano la natura del credito. Tutti i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; Mixon Annamaria, Massimo Grasso e Rita Grasso anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia e delle misure di prevenzione)
Art. 52 e ss.: disciplinano l'accertamento e la verifica dei crediti opponibili alla procedura; art. 54, primo comma: indica i casi che esulano dalla verifica disciplinata dagli artt. 57 e ss. (rilevanza per qualificazione come prededuzione); art. 56: autorizzazione per il subentro della procedura nei contratti; artt. 57 e ss.: regole di verifica dei crediti nel procedimento di confisca/sequestro. La Corte ha applicato tali norme distinguendo le posizioni: ove manca il formale subentro ex art. 56 o manchi il fatto costitutivo per l'azione di regresso, il giudice non può valorizzare atti sopravvenuti e deve rigettare l'insinuazione; i crediti strumentali all'attività illecita e senza prova di buona fede non sono opponibili.
art. 240-bis c.p. (confisca)
Richiamato come base della confisca delle partecipazioni sociali oggetto del procedimento penale che ha condotto alla procedura patrimoniale; la confisca costituisce il contesto sostanziale entro cui vanno valutate le insinuazioni di credito.
art. 59 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina l'opposizione avverso la mancata ammissione al passivo; i ricorrenti hanno esercitato il rimedio disciplinato da tale norma ma le opposizioni sono state rigettate per le ragioni indicate (assenza del fatto costitutivo, strumentalità, mancanza di buona fede).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Le domande di insinuazione al passivo basate su azioni di regresso (es. fideiussioni) richiedono che, al momento della verifica dei crediti, siano dimostrati i fatti costitutivi dell'azione (ad es. l'escussione del debitore principale). Eventi sopravvenuti successivi alla definizione dello stato passivo non possono essere valorizzati dal giudice dell'opposizione.
- La qualificazione del credito come prededuzione o come credito soggetto alla verifica ex artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011 dipende dalla natura sostanziale del rapporto e dal tempo/forma del subentro della procedura: per crediti connessi a contratti anteriori al vincolo occorre prova formale del subentro dell'amministrazione (autorizzazione ex art. 56) per sottrarli al regime di verifica.
- Il criterio della buona fede del creditore è cruciale: se il creditore è funzionalmente o anagraficamente collegato all'imprenditore ritenuto responsabile degli illeciti (es. dominus, coniuge coinvolto nelle dinamiche aziendali), il credito può essere dichiarato strumentale e non opponibile alla procedura, anche quando esistono documenti contabili attestanti pagamenti.
- I pagamenti effettuati dopo il sequestro dall'amministrazione giudiziaria o altri atti di fatto non sostituiscono la prova formale richiesta dalla normativa (autorizzazioni, subentri formali) né sanano automaticamente una pretesa qualificata come strumentale o priva di buona fede.
- In sede di opposizione, la mancanza di elementi probatori costitutivi della pretesa o l'evidenza di strumentalità rispetto all'attività illecita comportano l'inammissibilità o il rigetto dell'istanza e l'imposizione delle spese a carico del ricorrente.
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