Ordinanza n. 657/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, (A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale della Legione Carabinieri Lombardia-Stazione di -OMISSIS-, con oggetto “Ritiro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti, regolarmente denunciate, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione delle stesse, operato ai sensi dell’art. 39 comma 2 del T.U.L.P.S. a carico di […] -OMISSIS-, nato ad -OMISSIS- il 28.10.1963 e residente in -OMISSIS-, -OMISSIS- […]”, formato, eseguito e notificato al ricorrente il 15.12.2025, del comportamento amministrativo documentato da tale verbale; - nonché di ogni altro atto non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso a tale verbale e al comportamento amministrativo documentato dallo stesso; (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13\3\2026: - dei medesimi atti gravati con il ricorso introduttivo; (C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\4\2026, previa sospensione cautelare dell’efficacia: - del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39, c. 1, TULPS adottato il 7.4.2026 dal Prefetto della Provincia di Varese nei confronti del ricorrente, risultante dal decreto del Prefetto della Provincia di Varese con protocollo di uscita n. -OMISSIS- del 7.4.2026, datato 7.4.2026, firmato dal Viceprefetto aggiunto -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 15.4.2026; - nonché di ogni altro atto, conosciuto o non conosciuto, antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso a tale provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni, materiali esplodenti e titoli autorizzativi, seguito dal decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni del 7 aprile 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, il verbale con cui il 15 dicembre 2025 la Stazione dei Carabinieri competente aveva proceduto al ritiro cautelare delle armi, munizioni, materiali esplodenti e titoli autorizzativi ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., nonché il successivo provvedimento prefettizio del 7 aprile 2026, adottato ai sensi dell'art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., recante il divieto di detenzione di armi e munizioni. Nei secondi motivi aggiunti il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del decreto prefettizio, prospettando un pregiudizio derivante dalla cessione delle armi di sua proprietà. Il testo dell'ordinanza non specifica ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare relativa al decreto prefettizio del 7 aprile 2026. Ha ritenuto insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al periculum, il pregiudizio prospettato, consistente nella cessione delle armi di proprietà del ricorrente, è stato ritenuto recessivo rispetto all'interesse prevalente alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica. Tale interesse è risultato corroborato dalla pacifica, obiettiva e recente elevata litigiosità tra il ricorrente e altri soggetti, documentata dagli atti di causa. Quanto al fumus, a una sommaria delibazione, il ricorso non ha evidenziato elementi fattuali o ragioni giuridiche idonei a superare il giudizio di attuale inaffidabilità del ricorrente nella detenzione e nell'uso delle armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.
divieto di detenzione di armi e munizioni
Il decreto prefettizio di divieto è stato valutato, in sede cautelare, alla luce del giudizio di attuale inaffidabilità del destinatario nella detenzione e nell'uso delle armi.
art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.
ritiro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti, nonché dei titoli autorizzativi
Costituisce la base normativa dell'intervento cautelare eseguito dai Carabinieri e documentato dal verbale impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal Tribunale.
art. 57 c.p.a.
È stato applicato per compensare le spese della fase cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio patrimoniale derivante dalla cessione delle armi è recessivo rispetto all'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità pubblica, quando quest'ultimo sia corroborato da elementi obiettivi e recenti indicativi di elevata litigiosità del detentore con altri soggetti.
- Il fumus boni iuris della domanda cautelare contro un divieto prefettizio di detenzione di armi non sussiste quando, a una sommaria delibazione, il ricorso non adduca elementi fattuali o ragioni giuridiche idonei a superare il giudizio di attuale inaffidabilità del destinatario nell'acquisto, detenzione o uso delle armi.
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