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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: dell'atto di intimazione di pagamento n. 068 2022 90339518 917/000 emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Milano notificato alla ricorrente in data 18 ottobre 2022, e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda l’atto di motivi aggiunti, per l'annullamento: dell'atto intimazione di pagamento 068 2024 90111021 61/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 25/03/2024 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99, il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la cartella di pagamento 06820207280150350000 -asseritamente- notificata in data 13/05/2009 a titolo di prelievo supplementare e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui incidenti nella sfera giuridica dello stesso e comunque di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202203525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Intimazioni di pagamento relative a prelievo supplementare sulle quote latte e atti presupposti, inclusa la cartella di pagamento e il ruolo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento del 2022 e, con motivi aggiunti, quella del 2024, contestando la legittimità del prelievo supplementare per incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea; la violazione dell'obbligo di disapplicazione, dei principi di effettività, leale cooperazione, sana amministrazione, uguaglianza e non discriminazione; l'illegittimità degli interessi, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione; il difetto di motivazione, l'eccesso di potere, il difetto di istruttoria, la violazione delle garanzie partecipative e della disciplina della notificazione; nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa e degli interessi. AGEA ha eccepito l'inammissibilità per ne bis in idem processuale, rilevando che le cartelle e gli atti presupposti erano già stati impugnati: il primo ricorso era stato dichiarato inammissibile dal TAR Lombardia - Brescia e i successivi gravami erano stati respinti dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato. Il TAR ha inoltre esaminato l'eccezione della ricorrente sulla tardività della memoria di AGEA e sul deposito delle sentenze richiamate.

La decisione

Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il Collegio ha ritenuto tempestiva la memoria di AGEA, depositata entro il termine a ritroso di trenta giorni liberi dall'udienza. Ha inoltre precisato che le sentenze richiamate non sono documenti soggetti ai termini di deposito dell'art. 73 c.p.a. e possono essere prodotte anche tardivamente, pur osservando che sarebbe stato preferibile depositarle. Nel merito processuale, il TAR ha rilevato che gli atti presupposti, comprese le cartelle e la pretesa sostanziale, erano già stati impugnati e definitivamente dichiarati inammissibili o respinti. Pertanto, la ricorrente non poteva utilizzare l'impugnazione delle successive intimazioni per recuperare le censure che avrebbe dovuto dedurre contro gli atti originari. Le contestazioni sul fondamento del credito, sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto europeo, sulla prescrizione della sorte capitale e degli interessi e sugli altri vizi degli atti presupposti sono state quindi ritenute inammissibili, potendo l'intimazione essere contestata soltanto per vizi propri, salvo il caso in cui la pretesa fosse divenuta conoscibile soltanto con l'intimazione, circostanza non ravvisata nel caso concreto. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni e il comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La memoria di AGEA è stata ritenuta tempestiva perché depositata entro il termine a ritroso di trenta giorni liberi prima dell'udienza.

  • art. 104 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Le sentenze non sono state qualificate come documenti ai fini del termine di produzione documentale e possono essere richiamate anche oltre i termini ordinari.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L'intimazione successiva a un atto impositivo definitivo non costituisce un nuovo atto impositivo autonomo e può essere contestata soltanto per vizi propri, non per questioni riferibili all'atto presupposto, salvo mancata conoscenza originaria della pretesa.

  • art. 8-ter l. 33/1999

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato tra gli atti presupposti relativi all'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA, ma la decisione non ne svolge una specifica interpretazione.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È invocato dalla ricorrente per sostenere la decadenza, ma la relativa censura non viene esaminata nel merito perché riferita ad atti presupposti ormai intangibili.

Massime di principio

  • L'impugnazione di un'intimazione di pagamento successiva a una cartella divenuta definitiva non consente di recuperare le contestazioni relative al fondamento, alla legittimità o alla prescrizione del credito che avrebbero dovuto essere dedotte contro la cartella o contro l'atto impositivo presupposto.
  • L'intimazione di pagamento successiva a un atto presupposto definitivo è autonomamente impugnabile, in linea generale, soltanto per vizi propri; le censure relative all'atto presupposto sono ammissibili solo se il destinatario abbia avuto conoscenza della pretesa sostanziale per la prima volta con l'intimazione stessa.
  • Quando gli atti presupposti sono stati già impugnati con giudizi definiti con inammissibilità o rigetto, le successive intimazioni non riaprono la controversia sulla pretesa sostanziale e le censure rivolte a tale pretesa devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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