Sentenza n. 1672/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento del provvedimento di ammonimento di cui all’art. 3 del D.L. 14.8.2013 n. 93, conv. in L. 15.10.2013 n. 119 emesso dal Questore di Napoli in data 26 agosto 2022 e notificato il successivo 31 agosto 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Napoli ai sensi dell'art. 3 del d.l. 93/2013
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dopo un violento litigio con l'ex convivente, che aveva riportato lesioni e risultava già destinataria di condotte persecutorie, deducendo tre censure: violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo insussistenti ragioni di urgenza considerato il lasso di tempo intercorso tra l'episodio e l'adozione dell'atto; violazione dell'art. 3 d.l. 93/2013 per mancata partecipazione al procedimento e omessa audizione personale, con conseguente difetto di motivazione; irrilevanza o non necessarietà dell'ammonimento, in ragione dell'esistenza di un procedimento penale nel quale non erano state applicate misure cautelari personali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato l'ammonimento come provvedimento amministrativo discrezionale, cautelare e preventivo, soggetto a motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, ma sindacabile soltanto in presenza di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, manifesta irragionevolezza o sproporzione. La mancata comunicazione di avvio è stata ritenuta legittima perché il Questore aveva motivato concretamente l'urgenza con il rischio di reiterazione delle condotte aggressive e di loro degenerazione in più gravi atti di violenza; il Questore può valutare discrezionalmente se e quando adottare l'ammonimento e se procedere senza previo avviso. Anche l'omessa audizione personale non determina l'illegittimità dell'atto, poiché le garanzie partecipative possono essere modulate in ragione dell'urgenza propria della misura e della necessità di interrompere tempestivamente la condotta persecutoria. Infine, la mancata applicazione di misure cautelari penali non incide sulla legittimità dell'ammonimento, essendo le misure amministrativa e penale autonome per genesi, presupposti e finalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
provvedimento di ammonimento
Disciplina il potere del Questore di adottare l'ammonimento quale misura amministrativa di prevenzione e dissuasione rispetto a condotte persecutorie.
art. 7 l. 241/1990
comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione può essere omessa quando ricorrono concrete esigenze di celerità; per l'ammonimento, l'urgenza può essere collegata al rischio di reiterazione o degenerazione delle condotte aggressive.
art. 3 l. 241/1990
L'ammonimento, pur essendo discrezionale, deve essere sorretto da una motivazione adeguata in ordine ai fatti e alle ragioni preventive che giustificano l'intervento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato
Ha disciplinato lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Massime di principio
- L'ammonimento del Questore è una misura amministrativa discrezionale, cautelare e preventiva, la cui legittimità è soggetta a sindacato giudiziale nei soli limiti della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, della manifesta irragionevolezza o della sproporzione, ferma la necessità di una motivazione adeguata.
- Nel procedimento per l'adozione dell'ammonimento, la comunicazione di avvio può essere omessa quando il Questore motivi concretamente l'esistenza di esigenze di celerità connesse al rischio di reiterazione delle condotte persecutorie o di loro degenerazione in più gravi atti di violenza.
- In ragione della funzione cautelare e dell'urgenza propria dell'ammonimento, l'omessa audizione personale del destinatario, anche se richiesta, non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento né una lesione invalidante del diritto di difesa.
- L'ammonimento amministrativo e le misure cautelari penali sono autonome, poiché hanno genesi, presupposti e finalità differenti; pertanto, la mancata applicazione di una misura cautelare penale non esclude né rende irrilevante l'adozione dell'ammonimento.
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