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Sentenza

Sentenza del 02/11/2016 n. 6596 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - Tour operator straniero - Pacchetti turistici - Decreto Fare n. 69/2013 - Rimborso - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'impossibilità di ottenere il rimborso o il recupero dell'IVA pagata nell'Unione europea per beni e servizi acquistati direttamente a vantaggio dei viaggiatori nell'ambito di pacchetti turistici. La questione riguardava l'applicazione ultraterritoriale del regime speciale IVA previsto per le agenzie di viaggio e la compatibilità del divieto di detrazione e rimborso con la disciplina unionale.

La decisione

La disciplina è stata interpretata nel senso che l'IVA relativa a beni e servizi acquistati direttamente a vantaggio del viaggiatore, essendo indetraibile ai sensi dell'articolo 310 della Direttiva 2006/112/CE, non può essere recuperata né mediante rimborso diretto, né attraverso l'identificazione diretta del tour operator, né tramite un rappresentante fiscale. Sono tuttavia fatti salvi i rimborsi già effettuati alla data di entrata in vigore del Decreto Fare. Non devono invece essere restituite le somme già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 69/2013, articolo 55

    L'applicazione ultraterritoriale del regime agevolato

    La norma estende il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio anche alle operazioni effettuate da tour operator stranieri, escludendo però il recupero dell'IVA assolta sui beni e servizi acquistati direttamente a vantaggio del viaggiatore.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 310

    L'IVA relativa alle operazioni effettuate dal soggetto passivo non è detraibile

    L'IVA incorporata nei costi dei beni e servizi acquistati direttamente a vantaggio del viaggiatore è considerata parte del costo del servizio turistico e non è recuperabile dal tour operator mediante detrazione o rimborso.

  • D.P.R. n. 633/1972, articolo 74-ter

    Prevede il regime speciale IVA applicabile alle agenzie di viaggio e ai tour operator, basato sull'imposizione del margine e sull'indetraibilità dell'IVA relativa ai servizi acquistati direttamente a beneficio del viaggiatore.

Massime di principio

  • Nel regime speciale IVA delle agenzie di viaggio, l'imposta pagata sui servizi acquistati direttamente a vantaggio del viaggiatore non è normalmente recuperabile tramite detrazione, rimborso diretto, identificazione IVA o rappresentante fiscale.
  • L'applicazione del regime speciale a un operatore straniero non comporta, di per sé, il diritto a ottenere il rimborso dell'IVA assolta nello Stato membro in cui sono acquistati i servizi turistici.
  • Le norme interpretative o retroattive possono preservare i rimborsi già eseguiti alla data prevista dalla legge, ma possono anche impedire nuovi recuperi o disciplinare la restituzione di somme indebitamente rimborsate.
  • Per stabilire se l'IVA sia recuperabile occorre verificare se il bene o servizio sia stato acquistato direttamente a vantaggio del viaggiatore e se l'operazione rientri nel regime speciale previsto per le agenzie di viaggio.

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