Sentenza del 07/08/2015 n. 16620 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella esattoriale relativa a IVA, IRAP e ritenute alla fonte per gli anni 2000 e 2001, sostenendo di aver perfezionato la definizione agevolata prevista dalla Legge n. 289 del 2002, articolo 9-bis, mediante il pagamento di 24.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ha contestato il perfezionamento del condono, rilevando che le somme dovute non erano state versate integralmente. Ha quindi impugnato la sentenza della CTR, deducendo la violazione dell'articolo 9-bis della Legge n. 289 del 2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Sicilia e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro la cartella esattoriale. La Corte ha stabilito che la definizione agevolata prevista dall'articolo 9-bis si perfeziona esclusivamente con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini e nei modi previsti dalla legge. Il pagamento parziale non è sufficiente. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9-bis
La definizione agevolata si perfeziona solo se si provvede all'integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.
La norma consente di beneficiare della definizione agevolata relativa a imposte o ritenute non versate, ma richiede il pagamento integrale degli importi dovuti. In assenza di tale pagamento, il condono non si perfeziona e il contribuente non può beneficiare dell'effetto estintivo o della non applicazione delle sanzioni.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
È il motivo processuale utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare l'errata interpretazione e applicazione, da parte della CTR, dell'articolo 9-bis della Legge n. 289 del 2002.
Codice di procedura civile, articolo 384
La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Poiché il mancato pagamento integrale era pacifico e non erano necessarie ulteriori verifiche, la Cassazione ha potuto decidere direttamente la controversia, rigettando il ricorso introduttivo della società.
Cassazione, sentenza n. 21364 del 2012
Le ipotesi di condono previste dagli articoli 8, 9, 15 e 16 della Legge n. 289 del 2002, che possono considerarsi efficaci anche senza adempimento integrale, non sono applicabili analogicamente all'articolo 9-bis.
Le disposizioni di condono sono eccezionali e non possono essere estese per analogia. Pertanto, le regole più favorevoli previste per altre forme di condono non possono rendere efficace una definizione ex articolo 9-bis in presenza di un pagamento solo parziale.
Massime di principio
- Per le definizioni agevolate o i condoni fiscali, occorre verificare attentamente quale specifica disposizione normativa si applica: le regole previste per una forma di condono non possono essere automaticamente estese ad altre.
- Quando la norma richiede il pagamento integrale delle somme dovute, un versamento parziale non perfeziona la definizione agevolata, anche se l'importo pagato è significativo.
- La presentazione della dichiarazione integrativa o della domanda di definizione, da sola, non è sufficiente: devono essere rispettati anche tutti gli obblighi di pagamento, nei termini e con le modalità previste.
- In caso di mancato perfezionamento del condono, l'amministrazione finanziaria può pretendere il pagamento delle imposte, delle ritenute e degli eventuali accessori secondo la disciplina ordinaria.
- Le norme di condono, essendo eccezionali, devono essere interpretate restrittivamente; eventuali dubbi non consentono di applicare analogicamente disposizioni più favorevoli previste per altre procedure.
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