Cassazione Civile, Ordinanza n. 41362/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF relativa all'anno d'imposta 2007, che il contribuente aveva impugnato ottenendo l'accoglimento in primo grado e la conferma in appello. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR su uno specifico motivo di appello erariale: l'asserita inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente, dedotta perché sarebbero stati depositati due ricorsi diversi, con istanze di reclamo, dal contenuto difforme, e solo nel secondo, notificato oltre il termine di impugnazione, sarebbe stato allegato un elemento ritenuto decisivo dal giudice di primo grado. Il contribuente si è costituito con controricorso e memoria, eccependo l'inammissibilità del ricorso dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha affermato che il vizio di omessa pronuncia riguarda il mancato esame di questioni di merito e non di eccezioni processuali di rito, quale quella sulla inammissibilità del ricorso introduttivo; inoltre, nel caso concreto, la CTR aveva comunque implicitamente rigettato quel motivo di appello decidendo sul merito della lite, il che escludeva l'omissione denunciata. La Corte ha anche osservato che non era ammissibile prospettare insieme, senza graduazione, omessa pronuncia e omessa motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore del difensore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato quale vizio processuale dedotto in cassazione per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La Corte precisa che la violazione dell'obbligo di pronuncia sussiste solo per il mancato esame di questioni di merito, non per eccezioni pregiudiziali di rito, e che non vi è omessa pronuncia se la decisione impugnata comporta un rigetto implicito del motivo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo quando il giudice ometta completamente di decidere su una questione di merito decisiva; non ricorre, invece, se la questione attiene a un'eccezione processuale di rito.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza, pur senza un'espressa statuizione sul singolo motivo, lo rigetta in modo implicito decidendo nel merito in senso incompatibile con l'accoglimento di quel motivo.
- Se la parte censura il mancato esame di un motivo di appello implicitamente rigettato, deve veicolare la doglianza come violazione di legge o vizio motivazionale sulla decisione implicita, e non solo come omessa pronuncia.
- È logicamente inconciliabile prospettare nello stesso motivo, senza graduazione, sia omessa pronuncia sia omessa motivazione sul medesimo punto.
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