Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello del 24/03/2023 che aveva riformulato la qualificazione del fatto originariamente ascritto (fabbricazione di un ordigno esplosivo) in ricettazione e aveva rideterminato le pene per il reato continuato, confermando le altre statuizioni. I motivi di ricorso contestano: 1) la qualificazione dell'ordigno come dotato di "micidialità" (si sostiene che mancasse prova tecnica e che il manufatto dovesse essere derubricato alla contravvenzione ex art.678 c.p.); 2) carenza di motivazione e insufficiente identificazione del contributo concorsuale di Rondella e Yermani; 3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il motivo di Grossi sulla non prova della "micidialità" è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici del merito avevano logicamente motivato l'attitudine micidiale dell'ordigno sulla base delle modalità d'uso e degli effetti prodotti dall'esplosione, richiamando consolidate pronunce di legittimità secondo cui anche congegni artigianali possono avere attitudine micidiale. I motivi relativi alla responsabilità individuale di Rondella e Yermani sono stati dichiarati inammissibili per genericità, in quanto non contestavano in modo concreto e specifico le ampie argomentazioni di merito. Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti manifestamente infondati per adeguata e congrua motivazione della Corte d'Appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.678 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti per sostenere la derubricazione alla contravvenzione per minore offensività; la Corte ha ritenuto invece integrata la fattispecie più grave in ragione dell'attitudine micidiale dimostrata dagli effetti dell'esplosione.
art.2 legge n.895 del 1967
Richiamata come riferimento normativo sulla rilevanza dell'attitudine alla micidialità degli ordigni; la giurisprudenza (richiamata dalla sentenza) ammette che anche confezionamento artigianale possa integrare la fattispecie se idoneo ad effetti micidiali.
art.616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per imporre ai ricorrenti il versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La sussistenza della "micidialità" di un ordigno può essere valutata in base agli effetti concreti prodotti e alle modalità d'uso: l'assenza di una perizia tecnica non esclude automaticamente la prova dell'attitudine micidiale se la ricostruzione fattuale dimostra capacità distruttiva.
- La Cassazione valuta l'ammissibilità dei motivi: i censure generiche, ripetitive o non specificamente rapportate alle argomentazioni di merito sono dichiarate inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena devono essere adeguatamente motivate, ma la gravità del fatto e i precedenti personali possono legittimamente influenzare la dosimetria senza che ciò costituisca vizio se la motivazione è congrua.
- I giudici possono riformulare la qualificazione giuridica del fatto (es. da fabbricazione a ricettazione) quando la prova non supporti la fattispecie originaria ma ne supporti una diversa; la riclassificazione deve essere fondata su valutazioni probatorie esplicitate.
- In casi di concorso di persone è necessario che la motivazione indichi il contributo concreto e specifico di ciascun imputato; la mancanza di tale specificazione può costituire motivo di censure, salvo che la sentenza di merito non abbia già dato ampia e dettagliata prova del contributo.
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