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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21128/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello del 24/03/2023 che aveva riformulato la qualificazione del fatto originariamente ascritto (fabbricazione di un ordigno esplosivo) in ricettazione e aveva rideterminato le pene per il reato continuato, confermando le altre statuizioni. I motivi di ricorso contestano: 1) la qualificazione dell'ordigno come dotato di "micidialità" (si sostiene che mancasse prova tecnica e che il manufatto dovesse essere derubricato alla contravvenzione ex art.678 c.p.); 2) carenza di motivazione e insufficiente identificazione del contributo concorsuale di Rondella e Yermani; 3) vizio di motivazione nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nella dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il motivo di Grossi sulla non prova della "micidialità" è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici del merito avevano logicamente motivato l'attitudine micidiale dell'ordigno sulla base delle modalità d'uso e degli effetti prodotti dall'esplosione, richiamando consolidate pronunce di legittimità secondo cui anche congegni artigianali possono avere attitudine micidiale. I motivi relativi alla responsabilità individuale di Rondella e Yermani sono stati dichiarati inammissibili per genericità, in quanto non contestavano in modo concreto e specifico le ampie argomentazioni di merito. Anche i motivi sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche sono stati ritenuti manifestamente infondati per adeguata e congrua motivazione della Corte d'Appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.678 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere la derubricazione alla contravvenzione per minore offensività; la Corte ha ritenuto invece integrata la fattispecie più grave in ragione dell'attitudine micidiale dimostrata dagli effetti dell'esplosione.

  • art.2 legge n.895 del 1967

    Richiamata come riferimento normativo sulla rilevanza dell'attitudine alla micidialità degli ordigni; la giurisprudenza (richiamata dalla sentenza) ammette che anche confezionamento artigianale possa integrare la fattispecie se idoneo ad effetti micidiali.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa; applicata per imporre ai ricorrenti il versamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • La sussistenza della "micidialità" di un ordigno può essere valutata in base agli effetti concreti prodotti e alle modalità d'uso: l'assenza di una perizia tecnica non esclude automaticamente la prova dell'attitudine micidiale se la ricostruzione fattuale dimostra capacità distruttiva.
  • La Cassazione valuta l'ammissibilità dei motivi: i censure generiche, ripetitive o non specificamente rapportate alle argomentazioni di merito sono dichiarate inammissibili.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena devono essere adeguatamente motivate, ma la gravità del fatto e i precedenti personali possono legittimamente influenzare la dosimetria senza che ciò costituisca vizio se la motivazione è congrua.
  • I giudici possono riformulare la qualificazione giuridica del fatto (es. da fabbricazione a ricettazione) quando la prova non supporti la fattispecie originaria ma ne supporti una diversa; la riclassificazione deve essere fondata su valutazioni probatorie esplicitate.
  • In casi di concorso di persone è necessario che la motivazione indichi il contributo concreto e specifico di ciascun imputato; la mancanza di tale specificazione può costituire motivo di censure, salvo che la sentenza di merito non abbia già dato ampia e dettagliata prova del contributo.

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