Cassazione Penale, Sentenza n. 144/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, pur avendo riclassificato il fatto in lesioni personali (da tentato omicidio), non convalidava l'arresto sostenendo che questo fosse avvenuto sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa e non sulla immediata percezione del fatto da parte degli operanti (mancanza di stato di flagranza o quasi-flagranza). Il Procuratore ha censurato la motivazione del GIP rilevando che gli operanti avevano riscontrato elementi oggettivi: abbigliamento dell'indagato corrispondente alla descrizione, macchie di sangue sul giubbotto, il comportamento di fuga dell'indagato dal retro dell'abitazione, l'ammissione di responsabilità resa spontaneamente dall'indagato e la consegna del coltello usato per il ferimento; tali elementi, secondo il ricorrente, integrano la condizione di flagranza/quasi-flagranza e rendono legittimo l'arresto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'arresto fosse legittimo. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul concetto di quasi-flagranza e, valutando compiutamente gli elementi emergenti dagli atti, ha concluso che l'indagato era stato sorpreso con cose e tracce inequivocabili (macchie di sangue sul giubbotto descritto dalla vittima, ammissione di addebito e consegna del coltello) che attestano la recente commissione del fatto e il collegamento con l'indagato. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di legittimità dell'arresto.
Norme richiamate
Sez. U. n. 39131 del 24/11/2015 (dep. 2016), P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591
«È illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato»
La Corte interpreta che la sola conoscenza fornita da vittima/terzi non basta per configurare la quasi-flagranza: è necessaria una percezione autonoma e immediata, da parte degli operatori, di cose o tracce che colleghino inequivocabilmente il fatto all'indiziato.
Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, Rv. 281749
Principio secondo cui la quasi-flagranza sussiste quando l'indagato è sorpreso con cose o tracce rivelatrici della recentissima commissione del delitto (es. segni sul corpo compatibili con la colluttazione e dichiarazioni spontanee riconducibili all'accaduto).
Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823
La nozione di 'cose o tracce' non richiede che si disponga del compendio completo del reato: elementi come la corrispondenza del vestiario descritto dalla vittima e il ritrovamento di oggetti della vittima in prossimità dell'arrestato possono integrare la quasi-flagranza.
Massime di principio
- Un arresto basato unicamente sulle dichiarazioni della vittima o di terzi, senza che gli agenti abbiano rilevato autonomamente tracce o oggetti collegabili all'indagato, è illegittimo per mancanza di quasi-flagranza.
- La quasi-flagranza può sussistere anche se non si è testimoni diretti dell'evento, purché gli operanti rinvengano cose o tracce inequivocabili della recentissima commissione del reato e del collegamento con l'indagato (es. macchie di sangue, possesso dell'arma, corrispondenza del vestiario, segni sul corpo, ammissione spontanea).
- Il decorso temporale tra il fatto e l'arresto non esclude la quasi-flagranza se le tracce rinvenute attestano la prossimità temporale dell'evento rispetto all'intervento degli agenti.
- Il giudice dell'udienza preliminare deve motivare distintamente se l'arresto si fondi su percezione autonoma degli agenti o esclusivamente su dichiarazioni altrui; l'omessa considerazione di elementi probatori concreti può rendere la sua decisione infirmabile.
- In presenza di elementi cumulativi (comportamento di fuga, corrispondenza del vestiario, tracce ematiche, consegna dell'arma, confessione), è plausibile ritenere legittimo l'arresto per (quasi-)flagranza.
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