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Sentenza

Sentenza del 26/01/2021 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP di Milano che aveva dato ragione alla contribuente. È stata confermata la legittimità dell'avviso di liquidazione e quindi la riqualificazione fiscale dell'operazione come cessione di azienda. Le spese di lite sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha emesso un avviso di liquidazione riqualificando la cessione totalitaria delle partecipazioni detenute in Axxxx sas come cessione di azienda ai sensi dell'art. 20 TUR, ritenendo che l'effetto sostanziale dell'operazione (cessione delle quote il 30/06/2016 seguito da fusione per incorporazione il 27/12/2016) fosse il trasferimento dell'azienda al cessionario. L'Ufficio ha valutato la sostanza economica dell'operazione prescindendo dal nomen iuris degli atti formali e ritenendo realizzato il risultato giuridico ed economico tipico di una cessione d'azienda.

Norme richiamate

  • art. 20 TUR

    La norma è stata applicata per consentire la riqualificazione dell'atto formale di cessione di partecipazioni come cessione di azienda quando, per effetto concreto, si realizza il trasferimento dell'azienda; l'Ufficio può valorizzare la causa e la sostanza economica dei contratti ai fini della tassazione.

  • Giurisprudenza della Suprema Corte

    Richiamata per l'affermazione che è lecito e doveroso valutare la causa concreta e gli assetti economici realizzati prescindendo dal nome formale del contratto, per ricondurre la fattispecie alla sua reale natura economica.

  • CTR, sez. 18, sent. n. 4541/2019

    Decisione di Sezione richiamata che ha ritenuto che la cessione totalitaria di quote possa configurare, sotto il profilo soggettivo e sostanziale, una cessione di azienda quando il risultato giuridico dell'operazione sia il trasferimento del dominio sull'azienda.

Massime di principio

  • La sostanza economica prevale sulla forma: se la cessione di partecipazioni realizza di fatto il trasferimento dell'azienda, l'atto può essere qualificato come cessione d'azienda ai fini fiscali.
  • L'Ufficio può riqualificare l'operazione sulla base degli effetti concreti realizzati, anche prescindendo dal nomen iuris degli atti e senza dover fare riferimento ad atti successivi, quando la causa concreta dimostri il trasferimento dell'azienda.
  • La simultaneità o l'unitarietà dell'operazione (cessione totalitaria delle quote che produce l'effetto immediato del trasferimento aziendale) è elemento rilevante per qualificare la cessione come cessione d'azienda.
  • L'assenza di contestazione di abuso del diritto o intento elusivo non impedisce che gli effetti economici dell'operazione costituiscano base per la tassazione secondo la loro natura reale.
  • La giurisprudenza non è ancora del tutto uniforme: esistono orientamenti divergenti, perciò in casi simili è opportuno documentare chiaramente la struttura dell'operazione, le intenzioni economiche e, se utile, prevedere soluzioni contrattuali o fiscali che rendano coerente la forma e la sostanza dell'operazione.

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