Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 601/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza: del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, recante n.r.g. 4836/2023, del 29.5.2024, n. 1152.

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro recante condanna al pagamento di somme

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1152 del 29 maggio 2024. Nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente adempiuto al titolo giudiziale mediante il pagamento delle somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, ritenendo venuta meno la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo pienamente satisfattivo il pagamento eseguito dall'Amministrazione e dunque integralmente adempiuto il giudicato. Ha tuttavia condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi € 828,00 per compensi, oltre spese generali, accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa è stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal giudicato, intervenuto nel corso del processo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, quando l'adempimento sia pienamente satisfattivo.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la decisione sulle spese di lite: se l'Amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.