Cassazione Penale, Sentenza n. 13112/2024 del 29/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sostituzione della pena di un anno di reclusione (sentenza di condanna della Corte d'appello di Brescia del 7/04/2017, divenuta definitiva il 28/04/2018) con la pena pecuniaria prevista dall'art. 20-bis c.p., invocando il principio del favor rei e l'art. 2, comma 3, c.p. (conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria in caso di legge posteriore più favorevole). Il G.i.p. aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., richiamando la disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che l'art. 95 d.lgs. n.150/2022 rende applicabili le nuove pene sostitutive solo ai procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022). Poiché la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma, le nuove disposizioni non possono essere applicate. La Corte ha inoltre ritenuto che l'estensione della disciplina alle sentenze irrevocabili non sia imposta dal principio di retroattività della legge penale piu favorevole e che la discrezionalità legislativa possa derogare a tale principio per salvaguardare la certezza del giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal giudice dell'esecuzione per dichiarare inammissibile l'istanza di sostituzione della pena; concerne le procedure davanti al giudice dell'esecuzione
art. 20-bis cod. pen.
Norma che disciplina la pena pecuniaria sostitutiva delle pene detentive brevi, invocata dal ricorrente come norma piu favorevole
art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
le pene sostitutive introdotte dalla riforma sono applicabili ai processi in corso all'entrata in vigore che si trovino in primo grado e in appello
Disciplina transitoria che limita l'applicazione delle nuove pene sostitutive ai soli procedimenti pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore della riforma; non estende l'effetto alle sentenze irrevocabili
art. 2, comma 3, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la conversione automatica della pena detentiva in pena pecuniaria quando la norma successiva sia piu favorevole; la Corte ha ritenuto che il principio non compelle l'estensione alle sentenze irrevocabili quando la disciplina transitoria lo esclude
artt. 3, 24, 27 Cost.
Richiamati nella censura di illegittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 150/2022; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, confermando che la tutela della certezza del giudicato può giustificare limiti all'estensione retroattiva delle norme piu favorevoli
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023 (Buscaglia, Rv. 285420)
Precedente della Corte che ha già affermato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 150/2022 nella parte che non estende le pene sostitutive alle sentenze irrevocabili
Massime di principio
- Le nuove disposizioni sulle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia si applicano solo ai procedimenti che erano pendenti in primo grado o in appello alla data di entrata in vigore della riforma (30/12/2022); non si applicano automaticamente alle sentenze già irrevocabili prima di tale data
- Il giudice dell'esecuzione non può sostituire una pena detentiva con una pena pecuniaria quando la sentenza è divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore della norma che introduce la pena sostitutiva: la competenza ad applicare modifiche sostanziali della pena è del giudice della cognizione e la certezza del giudicato prevale
- Il principio di retroattività della legge penale piu favorevole non ha carattere assoluto: riguarda primariamente norme che disciplinano il reato e la pena e puo subire deroghe legittime connesse alla tutela del giudicato
- In casi simili, la prima verifica da compiere è la data di definitività della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma piu favorevole; se la sentenza era irrevocabile prima della riforma, la richiesta di sostituzione della pena ha scarso fondamento
- Eventuali questioni di legittimità costituzionale avverse alla disciplina transitoria sono state già ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza di legittimità, quindi la via processuale ordinaria per ottenere la sostituzione della pena è limitata
- Per ottenere un beneficio in casi non coperti dalla transizione legislativa occorre verificare altre vie specifiche (es. reclamare misure alternative previste dalla legge antecedente, istanze di clemenza o altri rimedi straordinari), ma non si può presumere conversione automatica per effetto di una norma piu favorevole entrata in vigore successivamente
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