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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48028/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa impugnava la sentenza di conferma della condanna per concorso in rapina aggravata lamentando: (1) errata qualificazione della rapina come consumata e non tentata (violazione e/o errata applicazione degli artt. 56 e 628 c.p.); (2) omissione di concedere l'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale (art. 62 n.4 c.p.); (3) errata valutazione sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena una seconda volta, atteso che l'imputata era infraventunenne al momento del fatto (artt. 163 e 164 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi reiterativi già affrontati e risolti dalla corte d'appello. Ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della consumazione della rapina impropria, non è necessario aver conseguito la piena disponibilità della cosa sottratta: è sufficiente la sottrazione stessa, e il controllo del personale di vigilanza non esclude la consumazione. Ha confermato la negazione dell'attenuante per tenuità in ragione della plurioffensività del reato e del valore del bene sottratto, e ha ritenuto corretta la valutazione negativa circa la concessione della seconda sospensione condizionale per motivi prognostici. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 628 c.p.

    Per la rapina impropria la Corte ha interpretato che la consumazione non richiede la piena acquisizione della disponibilità della cosa sottratta: la mera sottrazione è sufficiente e il controllo di vigilanza non esclude la consumazione

  • art. 62 n.4 c.p.

    L'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale non è stata ritenuta applicabile in presenza di plurioffensività del fatto e del valore del contenuto della borsa

  • artt. 163 e 164 c.p.

    La possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena anche per soggetti infraventunenni non è automatica; il giudice può negarla basandosi su una valutazione prognostica negativa e su fatti concreti

  • art. 606 c.p.p. comma terzo

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi risultavano reiterativi rispetto a questioni già devolute e risolte in appello

  • art. 616 c.p.p.

    Per l'inammissibilità del ricorso è conseguente condanna alle spese processuali e a sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende)

  • Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021 (giurisprudenza citata)

    Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte secondo cui il controllo del personale di vigilanza non impedisce di per sé la consumazione della rapina impropria

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come norma procedurale per la sintesi dei motivi di ricorso

Massime di principio

  • Nella rapina impropria la consumazione può sussistere anche senza che l'agente abbia ottenuto la piena disponibilità materiale dell'oggetto: la sottrazione è sufficiente
  • Il fatto che personale di vigilanza controlli il bene sottratto non vale automaticamente a qualificare il reato come tentato; tale controllo può impedire la successiva acquisizione della disponibilità ma non annulla la sottrazione compiuta
  • L'attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale è esclusa quando il fatto è plurioffensivo o il valore del bene sottratto non è trascurabile; la valutazione è di merito e difficilmente assoggettabile a censura in sede di legittimità
  • La concessione della sospensione condizionale della pena, anche per soggetti infraventunenni, non è automatica: il giudice valuta la prognosi e può negarla se emergono elementi negativi nella condotta o nel rischio di recidiva
  • In cassazione i motivi già analizzati e risolti in sede di merito (appello) sono frequentemente dichiarati inammissibili come reiterativi; gli argomenti devono prospettare questioni nuove o rilevanti di diritto per essere esaminati

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