Sentenza n. 898/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale rilasciato sulla base di un nulla osta emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originariamente indicato. Tale mancata instaurazione del rapporto, secondo quanto emerso dagli atti, non era a lui imputabile ed era collegata a una vicenda oggetto di denuncia-querela per ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e truffa. Il ricorrente aveva successivamente trovato un'occupazione presso un diverso datore di lavoro e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto con il datore originario. Il ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la non imputabilità dell'evento, la propria buona fede, il nuovo rapporto di lavoro e, comunque, la possibilità di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Il giudice ha ritenuto illegittima l'impostazione della Questura, che aveva considerato automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era avvenuto regolarmente sulla base di un nulla osta legittimo; la mancata stipula con il datore originario non risultava imputabile al lavoratore; inoltre, il ricorrente aveva documentato un nuovo rapporto di lavoro subordinato, integrando un effettivo percorso alternativo di regolarizzazione e non una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione. La Questura aveva omesso di valutare tali elementi, incorrendo in un automatismo procedimentale e nei vizi di violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il riesame dovrà essere svolto alla luce di tali principi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale in forza del quale il ricorrente aveva ottenuto il visto e fatto ingresso regolare in Italia.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all'Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, senza automatismi, tenendo conto della condotta complessiva, della non imputabilità degli eventi e della proporzionalità del diniego rispetto alla situazione concreta.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi effettuata dalla Questura; la decisione non fonda tuttavia l'accoglimento su una specifica violazione di tale disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone coinvolte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, motivo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, quando l'Amministrazione debba valutare la posizione complessiva dello straniero ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998.
- Quando il mancato perfezionamento del rapporto lavorativo originario sia riconducibile a circostanze estranee alla sfera di controllo del lavoratore straniero, l'Amministrazione deve accertarne concretamente la non imputabilità e non può fondare il diniego sulla sola assenza del datore di lavoro originario.
- La documentata instaurazione, nelle more, di un nuovo rapporto di lavoro subordinato presso altro datore costituisce un elemento rilevante ai fini della valutazione individualizzata della posizione dello straniero e può integrare un concreto percorso di regolarizzazione lavorativa alternativo.
- Il diniego del permesso di soggiorno deve essere il risultato di una valutazione concreta, istruita e motivata, rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; l'applicazione meramente formale della disciplina e l'automatismo fondato sulla mancata stipula del contratto originario determinano violazione di legge, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
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