Sentenza n. 1680/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Ivrea, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 1.995,94 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza a due sentenze del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, passate in giudicato, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione, mediante giudizio di ottemperanza, delle sentenze del Tribunale di Ivrea n. 70 del 2025 e n. 434 del 2025, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al difensore distrattario complessivi euro 1.995,94 per compensi professionali. I titoli risultavano passati in giudicato, attestati ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e ritualmente notificati. Il Ministero non aveva provveduto al pagamento, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha domandato l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese del giudizio. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero ai giudicati. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in base ai titoli giudiziali, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nei provvedimenti, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del credito: l'importo indicato dal ricorrente non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stata nominata, per il caso di ulteriore inerzia, la Ragioneria Generale dello Stato quale commissario ad acta, con incarico da esercitare entro sessanta giorni dall'investitura del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà determinare l'importo definitivamente dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto. È stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti che impongono il pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi dovuti devono essere verificate in relazione al titolo giudiziale e ai parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
L'attestazione del passaggio in giudicato documenta l'efficacia definitiva dei titoli posti a fondamento dell'ottemperanza.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'eventuale onere del contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni un'amministrazione pubblica al pagamento di somme di denaro, purché il titolo sia documentato e notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del credito: l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione, che deve determinare il capitale residuo, gli interessi e gli accessori secondo il titolo giudiziale e la disciplina legale applicabile.
- In caso di accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, nell'eventualità di ulteriore inerzia.
- L'ordine di esecuzione del giudicato può comprendere, oltre alle somme liquidate nel titolo, gli accessori di legge e le spese successive aventi titolo nel provvedimento, purché siano legittimamente dovuti e determinati secondo la legge.
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