Cassazione Penale, Sentenza n. 38864/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il diniego di concessione di un permesso premio. Sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 58-ter Ord. pen. e l'art. 4-bis, comma 1-bis, nella versione introdotta dal d.l. n.162/2022, ritenendo invece che fossero integrati i requisiti per il beneficio: aveva allegato l'impossibilità di collaborare (per il suo coinvolgimento nei reati commessi), il parere favorevole dell'équipe carceraria sul percorso trattamentale, l'assenza di legami economici con il clan e la sua incapacità di soddisfare obbligazioni civili e risarcitorie con redditi diversi dal lavoro intramurario. Contestava inoltre che non fosse stata svolta istruttoria integrativa a suo favore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'applicabilità immediata delle modifiche introdotte dal d.l. n.162/2022 (convertito dalla legge n.199/2022) e richiamato la giurisprudenza che ammette l'integrazione delle domande presentate prima del 31/10/2022, ma solo se il detenuto effettivamente integra le allegazioni richieste. Il giudice di merito ha valutato che il ricorrente non ha prodotto "elementi specifici, diversi e ulteriori" rispetto alla regolare condotta carceraria e alla generica dichiarazione di dissociazione, tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino. La Corte ha ritenuto che l'accertamento della DDA di Napoli, secondo cui non risultano elementi che testimonino l'allontanamento del ricorrente dagli ambienti mafiosi, non sia stato superato dalle allegazioni del detenuto; di conseguenza il Tribunale non era tenuto ad avviare ulteriori attività istruttorie poiché la mancanza di tali allegazioni specifiche rendeva preclusa la concessione del beneficio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.
Nella formulazione post d.l. n.162/2022 richiede che il detenuto non collaborante alleghi elementi "diversi e ulteriori" rispetto alla regolare condotta carceraria e alla mera dichiarazione di dissociazione, idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino; inoltre impone l'onere di allegazione circa l'adempimento o l'impossibilità dell'adempimento delle obbligazioni civili e risarcitorie.
d.l. n.162/2022, conv. con mod. nella legge n.199/2022
Normativa immediatamente applicabile anche alle istanze presentate anteriormente alla sua entrata in vigore; tuttavia le domande anteriori al 31/10/2022 possono essere integrate dal detenuto per soddisfare i nuovi oneri di allegazione.
art. 58-ter Ord. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma applicabile; la Corte ha valutato la questione alla luce della disciplina sui benefici penitenziari aggiornata dal d.l. n.162/2022.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203; Sez. 1, n. 33386 del 12/04/2024, "Papalia")
Confermano l'immediata applicabilità delle modifiche legislative e precisano che, per le domande presentate prima del 31/10/2022, deve essere consentita l'integrazione delle allegazioni richieste dalla nuova normativa, purché effettivamente effettuata dal detenuto.
Massime di principio
- Per i detenuti non collaboranti condannati per reati ostativi, le sole affermazioni di dissociazione e la buona condotta carceraria non sono sufficienti: è necessario allegare elementi concreti, specifici e supplementari che dimostrino la recisione effettiva e stabile dei rapporti con l'organizzazione criminale.
- Documentazione utile può riguardare, a titolo esemplificativo, prove dell'assenza di sostegno economico da parte del clan, iniziative concrete di riparazione/ripristino per le vittime, provvedimenti o attività esteriori che dimostrino il distacco operativo dall'associazione, e dichiarazioni probatorie concrete su rapporti interrotti.
- Se la Direzione Distrettuale Antimafia esprime riscontro negativo circa l'allontanamento del detenuto dagli ambienti mafiosi, il Tribunale di sorveglianza può fare riferimento a tale accertamento e ritenere preclusa la concessione del beneficio se il detenuto non supera l'onere di allegazione.
- Il tribunale non è tenuto ad avviare istruttorie integrative quando le allegazioni del richiedente siano manifestamente insufficienti rispetto ai requisiti di legge: la mancanza degli elementi richiesti è motivo sufficiente per il rigetto.
- Le domande presentate prima del 31/10/2022 possono essere integrate, ma il detenuto deve effettivamente produrre le integrazioni richieste dalla nuova normativa; l'assenza di integrazioni valide comporta il rigetto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38750/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38751/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38752/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38755/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38756/2024 del 22/10/2024
- Sentenza penale · 22 ott 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 38757/2024 del 22/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →