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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 762 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

IMPOSTA SULVALORE AGGIUNTO -Esenzioni - Attività ausiliaria all'attività assicurativasvolta a favore di società controllante e di altre società del gruppo -- E'esente (art. 6, c. 3, L. n. 133/99) L'attivitàdi accertamento del danno, liquidazione e risarcimento a seguito di sinistroche discende dal contratto di assicurazione non può che essere qualificata comeattività ausiliaria a quella principale assicurativa e, dunque, soggetta alregime di esenzione ex art. 6, L. n. 133/99.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle attività di accertamento del danno, liquidazione e risarcimento svolte in relazione a sinistri derivanti da contratti di assicurazione, a favore di una società controllante e di altre società del gruppo. Il punto centrale è stabilire se tali prestazioni siano attività autonome imponibili oppure attività ausiliarie rispetto all'attività assicurativa principale. La sentenza le qualifica come attività ausiliarie all'attività assicurativa e, pertanto, ricomprese nel regime di esenzione previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 133/1999.

La decisione

La pretesa di assoggettare a IVA le attività di accertamento del danno, liquidazione e risarcimento viene esclusa. Tali attività, essendo funzionalmente collegate e ausiliarie rispetto all'attività assicurativa, beneficiano dell'esenzione IVA prevista dall'art. 6 della legge n. 133/1999. Il testo non indica gli estremi del procedimento né specifica formalmente quale parte abbia proposto il ricorso, ma il principio affermato è favorevole al mantenimento dell'esenzione.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 3, legge n. 133/1999

    La norma viene interpretata nel senso che le attività ausiliarie all'attività assicurativa, comprese quelle di accertamento del danno, liquidazione e risarcimento conseguenti a un sinistro assicurato, rientrano nell'esenzione IVA.

Massime di principio

  • Per valutare l'esenzione IVA non è decisiva soltanto la forma contrattuale o il soggetto che svolge la prestazione, ma la funzione concretamente esercitata e il suo collegamento con l'attività assicurativa principale.
  • Le attività di gestione del sinistro, accertamento del danno, liquidazione e risarcimento possono essere considerate ausiliarie dell'assicurazione quando sono direttamente funzionali all'esecuzione del contratto assicurativo.
  • Il fatto che le prestazioni siano svolte a favore della società controllante o di altre società del gruppo non esclude automaticamente l'esenzione: occorre verificare la natura effettiva delle attività e il loro rapporto con l'operazione assicurativa.
  • In situazioni analoghe, è necessario dimostrare il nesso diretto e funzionale tra i servizi prestati e l'attività assicurativa esente; attività meramente amministrative, gestionali o non specificamente collegate alla gestione dei sinistri potrebbero invece ricevere un trattamento IVA diverso.

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