Sentenza del 17/10/2018 n. 930 - Comm. Trib. Prov. Torino
L'imposta unica sulle scommesse ex art. 3 D.Lgs. 504/1998, come da interpretazione autentica dell'art. 1 comma 66 lettera a) L. 220/2010, è dovuta dal soggetto che realizza o concorre a realizzare il presupposto impositivo. Non sussiste l'obbligo di notificare l'avviso di accertamento con traduzione in inglese, quando il contribuente è di nazionalità di un paese in cui l'inglese è lingua ufficiale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza dell'imposta unica sulle scommesse, sostenendo, in particolare, che l'obbligo tributario non potesse gravare su un soggetto privo di concessione o titolo abilitativo e che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato con traduzione in lingua inglese, trattandosi di contribuente straniero. La controversia riguardava quindi sia l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta, sia i requisiti linguistici dell'atto impositivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che l'imposta unica colpisce oggettivamente l'attività di raccolta delle scommesse e non dipende dall'esistenza di una concessione amministrativa. In base all'interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 220/2010, è obbligato al pagamento chi realizza o concorre a realizzare il presupposto impositivo, anche operando per conto di terzi o di un bookmaker. Rilevano, in concreto, attività quali l'accettazione della scommessa, la ricezione della posta, la consegna della documentazione di gioco o il pagamento delle vincite; può configurarsi anche una responsabilità solidale di soggetti diversi dal concessionario. È stata inoltre esclusa la necessità di tradurre l'avviso in inglese per il solo fatto che il contribuente sia straniero o provenga da un Paese in cui l'inglese è lingua ufficiale: non esiste una presunzione generale di ignoranza della lingua italiana e il contribuente può provvedere autonomamente alla traduzione o farsi assistere da un interprete.
Norme richiamate
Art. 3 D.Lgs. 26 ottobre 1998, n. 504
L'imposta unica sulle scommesse è dovuta dal soggetto che realizza o concorre a realizzare il presupposto impositivo, con riferimento all'attività concretamente esercitata.
Art. 1, comma 66, lettera a), legge 13 dicembre 2010, n. 220
Norma di interpretazione autentica dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998: individua come soggetti obbligati coloro che realizzano o concorrono a realizzare il presupposto dell'imposta, anche senza concessione e anche per periodi d'imposta pregressi.
Art. 1 D.Lgs. 26 ottobre 1998, n. 504
Disciplina il presupposto e l'ambito dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Art. 24 legge 7 luglio 2009, n. 88
Rileva nel quadro normativo italiano relativo alla disciplina dei giochi e delle scommesse e all'individuazione degli obblighi tributari connessi.
Art. 1, comma 2, lettera b), legge n. 288/1988
Richiamato quale riferimento normativo collegato alla disciplina dei concorsi pronostici e delle scommesse.
Art. 122 c.p.c.
Stabilisce l'uso della lingua italiana nel processo civile e prevede la nomina di un interprete quando debba essere sentito uno straniero che non conosce l'italiano; non impone, per ciò solo, la traduzione degli atti impositivi notificati a contribuenti stranieri.
Massime di principio
- Per individuare il soggetto passivo dell'imposta sulle scommesse occorre guardare all'attività concretamente svolta, non soltanto alla titolarità formale della concessione o al contratto con il bookmaker.
- L'assenza di concessione amministrativa non elimina automaticamente l'obbligo tributario: se l'attività di scommessa è stata effettivamente esercitata in Italia, il tributo può essere richiesto anche per periodi precedenti, nei limiti della normativa applicabile.
- Possono essere coinvolti più soggetti quando ciascuno contribuisce materialmente alla raccolta o alla gestione della scommessa; la responsabilità può quindi estendersi anche a intermediari o operatori che agiscono per conto del concessionario.
- La mera nazionalità straniera o la provenienza da un Paese anglofono non impone all'Amministrazione di tradurre l'avviso di accertamento in inglese. Occorre valutare se il destinatario abbia concretamente dimostrato di non comprendere l'italiano e di avere subito un concreto pregiudizio difensivo.
- In situazioni analoghe, la contestazione dell'avviso dovrebbe concentrarsi su elementi concreti: effettivo ruolo svolto nella raccolta, disponibilità e gestione delle somme, emissione dei documenti di gioco, pagamento delle vincite, periodo d'imposta e corretta quantificazione del tributo.
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