Sentenza n. 15945/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I civile, passata in giudicato, che aveva disposto l’attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e il pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione I, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il 5 dicembre 2024, notificata ai fini esecutivi il 3 gennaio 2025 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere accreditato, nonché a pagare le spese di lite. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento del Ministero. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: ha verificato il passaggio in giudicato e la regolare notificazione del titolo, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e, in mancanza di contestazioni o chiarimenti del Ministero sull’allegato inadempimento, ha riconosciuto il diritto della ricorrente all’esecuzione del giudicato, precisando che i presupposti della pretesa già accertati dal titolo non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega, senza compenso, da attivarsi su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza assegnata all’Amministrazione. Non ha disposto, allo stato, penalità di mora, riservandone la possibile applicazione a un’eventuale successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Ha condannato il Ministero a pagare € 800,00, oltre accessori di legge se dovuti, per le spese del giudizio, con distrazione al procuratore antistatario. Ha inoltre disposto la comunicazione della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La disposizione è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza; il TAR accoglie la domanda e ordina l’esecuzione del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997 e modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’Amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
Per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il TAR accerta che il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato nelle forme prescritte e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Sussiste, inoltre, la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
La norma fonda la competenza del TAR a conoscere della domanda di ottemperanza nel caso esaminato.
art. 93 c.p.c.
condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento, in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.303,00#, di cui € 170,00# per spese generali ed € 1.133,00# per compensi, oltre IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Il titolo da eseguire aveva disposto la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato e la regolare notificazione del titolo, la domanda può essere accolta quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione e quest’ultima non fornisca elementi idonei a smentire l’inadempimento dedotto.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: il giudice deve assicurarne l’esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del ricorrente in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e valutata in seguito, su richiesta della parte, se l’inottemperanza persiste oltre il termine assegnato.
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