Cassazione Penale, Sentenza n. 10525/2026 del 19/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per il concorso nei reati di cui agli artt. 615‑quater e 640‑ter c.p. (frode informatica e altra fattispecie informatica), articolando le censure nei seguenti motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 c.p.p. e art. 615‑quater c.p., per mancanza di prova che le transazioni fraudolente (per complessivi €220) siano state eseguite dall'imputato e per l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) dato che i trasferimenti potrebbero essere stati effettuati da terzi per errore; (ii) rilievo sull'insussistenza del profitto illecito mediante manipolazione del servizio informatico; (iii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131‑bis c.p., per aver ritenuto non applicabile la causa di non punibilità per esiguità del danno; (iv) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 62‑bis e art. 62, n. 4 c.p.), della ritenuta recidiva, della mancata determinazione della pena nel minimo edittale e della mancata concessione dei benefici di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono aspecifici e manifestamente infondati perché il ricorrente non ha confrontato criticamente la "parte motiva" della sentenza impugnata; i giudici di merito hanno adeguatamente accertato che l'imputato ha incamerato il profitto illecito, consumando così la fattispecie (richiamata giurisprudenza sul momento consumativo della frode informatica), e la tesi difensiva circa trasferimenti per errore è stata ritenuta congetturale e non idonea a scalfire la motivazione. I motivi terzo e quarto (art. 131‑bis) sono ritenuti aspecifici e reiterativi: la Corte territoriale ha adeguatamente valutato l'offensività della condotta e le modalità di azione, escludendo la non punibilità per minima offensività. Il quinto motivo (circostanze attenuanti, recidiva, determinazione della pena, benefici) è inammissibile per aspecificità: la mancata concessione delle attenuanti generiche e della causa di lieve entità è stata motivata con l'assenza di segni di resipiscenza e con le modalità della condotta; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 615‑quater cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la doglianza sull'elemento soggettivo (dolo) fosse infondata alla luce della valutazione di merito che ha accertato l'incameramento del profitto illecito; dunque, laddove provato il conseguimento dell'ingiusto profitto mediante manipolazione informatica, l'elemento soggettivo si considera soddisfatto
art. 640‑ter cod. pen.
Richiamata nella motivazione e interpretata in conformità alla giurisprudenza di legittimità: la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui; la manipolazione del sistema informatico è modalità tipica della truffa informatica, ma il reato si perfeziona con l'ottenimento del profitto
art. 192 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che la difesa non ha posto un confronto efficace con la parte motiva della sentenza impugnata e che la motivazione dei giudici di merito non è viziata da lacune tali da integrare vizio censurabile in cassazione
art. 131‑bis cod. pen.
La norma sulla non punibilità per esiguità del fatto è stata ritenuta non applicabile: la Corte territoriale ha valutato l'offensività e le modalità dell'azione come incompatibili con la causa di non punibilità, per cui il danno di modesta entità non è sufficiente a escludere punibilità
art. 62‑bis cod. pen.
Invocata come attenuante speciale; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da giustificare il riconoscimento (assenza di apprezzabili segni di resipiscenza e rilevanza delle modalità della condotta)
art. 62, n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante della lieve entità del danno è stata esclusa dalla Corte territoriale, che ha ritenuto il pregiudizio non lievissimo alla luce degli elementi del caso
artt. 132 e 133 cod. pen.
Richiamati in rapporto al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena: la Corte di cassazione ha confermato che la graduazione della pena, purché motivata e non arbitraria, non è sindacabile in sede di legittimità
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa per l'evidente inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In materia di frode informatica (art. 640‑ter) e reati informatici collegati, il reato si consuma con il conseguimento dell'ingiusto profitto: la prova dell'incameramento del profitto è elemento decisivo e rende inefficaci argomentazioni congetturali su trasferimenti 'per errore' da parte di terzi
- I motivi in cassazione devono essere specifici e confrontarsi criticamente con la "parte motiva" della decisione impugnata; la genericità o la mancata correlazione tra censure e motivazione determinano l'inammissibilità
- La causa di non punibilità per esiguità del danno (art. 131‑bis) non si applica automaticamente per il solo basso ammontare del danno: il giudice valuta l'offensività complessiva e le modalità della condotta
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche o della lieve entità del danno rientra nella discrezionalità del giudice di merito e richiede fatti concreti (es. segni di resipiscenza, lieve offensività) per essere riconosciuto; la loro negazione, adeguatamente motivata, è difficilmente censurabile in cassazione
- La determinazione della pena e la valutazione della recidiva sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi di illogicità o arbitrarietà nella motivazione; censure meramente valutative o aspecifiche sono inammissibili
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese e disporre il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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