Cassazione Penale, Sentenza n. 10612/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, riconosciuta la continuazione tra più condanne su istanza del condannato, aveva indicato per il reato-satellite (sentenza n. 816/2020 del Tribunale di Vercelli, irrevocabile il 29/12/2020) una pena pari a 9 mesi di reclusione e Euro 200 di multa. Il ricorrente ha denunciato che la pena effettiva fissata con la sentenza irrevocabile è, invece, di 1 mese di reclusione e Euro 20 di multa; l'errata indicazione ha determinato un computo finale della pena complessiva superiore a quanto dovuto. Il PM ha chiesto la rettifica del calcolo della pena complessiva applicando i medesimi criteri adottati dal giudice dell'esecuzione ma correggendo la misura del reato-satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente al computo della pena e ha rideterminato direttamente la pena complessiva in anni 3, mesi 5 e giorni 14 di reclusione ed Euro 1.020,00 di multa. La Corte ha richiamato il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (sent. n. 6296/2016, Nocerino) secondo cui il giudice dell'esecuzione non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati con la sentenza irrevocabile di condanna, e ha operato la rettifica in sede di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra più condanne; qui fu invocata dall'imputato per ottenere la rideterminazione della pena complessiva.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla scelta della pena base per la più grave violazione nel procedimento di rideterminazione; il giudice dell'esecuzione aveva assunto tale parametro come punto di partenza.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando il motivo è fondato e la rettifica è possibile sulla base degli atti di merito, di annullare senza rinvio e di correggere direttamente il provvedimento impugnato; è stato invocato per rideterminare la pena in sede di legittimità.
Sezioni Unite, sent. n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
«Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».
Principio di diritto vincolante secondo cui gli aumenti applicabili ai reati-satellite in sede di continuazione non possono eccedere le misure stabilite dalla sentenza irrevocabile: il giudice dell'esecuzione deve rispettare le misure già determinate dal giudice di cognizione.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione computa una pena per un reato-satellite in misura superiore a quella fissata dalla sentenza irrevocabile di condanna, tale errore è correggibile: il giudice non può aumentare gli incrementi stabiliti dal giudice di cognizione.
- La Corte di cassazione può annullare senza rinvio e rettificare il computo della pena quando la correzione è possibile sulla base delle statuizioni di merito (art. 620, comma 1, lett. l), c.p.p.), ad esempio per errori materiali o di trascrizione che incidono sul calcolo finale.
- In casi di continuazione, occorre sempre verificare le piante di pena indicate nelle singole sentenze irrevocabili: gli aumenti per i reati-satellite sono limitati alle misure effettivamente previste in tali sentenze.
- Chi contesta il calcolo complessivo (di norma il PM o la parte interessata) deve indicare con precisione l'errore materiale o giuridico nel computo (es.: scambio o trascrizione errata di mesi/mesi vs. giorni o importi di multa) per ottenere la rettifica.
- Una rettifica che sia solo aritmetica o di trascrizione e che non richieda nuove valutazioni di fatto può essere decisa direttamente in sede di legittimità senza rinvio al giudice di merito.
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