Cassazione Penale, Sentenza n. 3345/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tanasi è stato dichiarato responsabile, a seguito di giudizio abbreviato, di detenzione in abitazione di una pistola semiautomatica priva di matricola e di sette cartucce (art. 23, comma 3, legge n.110/1975 e art. 697 c.p.). Con ricorso per cassazione ha proposto tre motivi: (1) carenza di motivazione circa la scelta di applicare, per la contravvenzione (art. 697 c.p.) punita con pena alternativa, la pena detentiva aumentata in continuazione anziché la pena pecuniaria; (2) violazione di legge per non aver ridotto la pena prevista per la contravvenzione nella misura della metà ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., essendosi i giudici di merito limitati a una riduzione di un terzo; (3) correzione di un errore materiale nella sentenza (errata indicazione del numero di notizia di reato) ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le sentenze di merito avessero motivato l'aumento in continuazione richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. (valutazione della condotta, personalità dell'imputato, precedenti e carichi pendenti) e che l'appello si era limitato a contestare genericamente l'«eccessività della pena», allegazione non adeguata in cassazione; perciò il motivo è inammissibile. Il secondo motivo è stato ritenuto precluso perché la questione relativa al trattamento sanzionatorio non è stata svolta in modo specifico in sede di appello; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue la pena illegittima dalla pena illegale e ha confermato che la censura in cassazione è ammissibile solo se la critica è stata ritualmente proposta in appello. Il terzo motivo (correzione di errore materiale) è precluso perché il potere di rettifica in cassazione è esercitabile solo se il ricorso è ammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
legge n. 110 del 1975, art. 23, comma terzo
art. 23, comma terzo, legge n. 110 del 1975
Norma sanzionatoria più grave (detenzione arma) che ha comportato l'aumento in continuazione rispetto alla contravvenzione; la Corte ha considerato legittima la valutazione dell'aumento operata dai giudici di merito richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.
codice penale, art. 697
Contravvenzione punita con pena alternativa (detentiva o pecuniaria); la Corte ha ritenuto che la scelta della pena detentiva aumentata fosse stata adeguatamente motivata dai giudici di merito e la censura del ricorrente in cassazione era generica e inammissibile
codice penale, art. 81, comma secondo
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato nella ricostruzione del cumulativo/continuazione tra reato e contravvenzione come base per l'aumento della pena
codice penale, art. 133
Criteri di quantificazione della pena (attenuanti e aggravanti, personalità, condotta, precedenti). I giudici di merito hanno motivato l'aumento facendo riferimento ai criteri di questo articolo; la Corte ne ha ritenuto sufficiente la declinazione
codice di procedura penale, art. 442, comma 2
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla riduzione della pena per il rito abbreviato applicabile alle contravvenzioni; la Corte ha ritenuto la relativa censura inammissibile perché non adeguatamente dedotta in appello
codice di procedura penale, art. 130
Prevede la correzione di errori materiali; la Corte ha ricordato che il potere di rettifica in cassazione è esercitabile solo se il ricorso è ammissibile
codice di procedura penale, art. 619
Richiamato per distinguere la previsione relativa alla rettifica in sede di impugnazione e confermare che, se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, non opera la rettifica da parte della Corte di cassazione
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza per affermare la preclusione di questioni non dedotte in appello quando la pena rientra nei limiti edittali
Corte di cassazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 (Gali)
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui deduzioni generiche di eccessività sono inammissibili in cassazione
Corte di cassazione, Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022 (Savini)
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022
Stabilisce che l'erronea applicazione della misura della diminuente in sede di merito integra pena illegittima (non illegale) e la relativa censura è preclusa in cassazione se non adeguatamente dedotta in appello
Corte di cassazione, Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023 (Pozzi)
Sez. 4, n. 40112 del 20/06/2023
Ribadisce che il potere di rettifica della Corte di cassazione è esercitabile solo se il ricorso è ammissibile
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende salvo che il ricorrente non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione le censure generiche di «eccessività della pena» sono inammissibili se non specificamente sviluppate nel giudizio di appello; la motivazione di merito che richiama i criteri dell'art. 133 c.p. è, se congrua, sufficiente a respingere una contestazione generica
- La distinzione tra pena illegale e pena illegittima è rilevante: le questioni sulla misura della diminuente o sulla percentuale di riduzione prevista per il rito abbreviato (es. art. 442 c.p.p.) richiedono una specifica deduzione in appello per non essere precluse in cassazione
- La scelta tra pena detentiva e pecuniaria per una contravvenzione alternativa deve risultare motivata; tuttavia, se i giudici di merito hanno motivato l'opzione secondo i criteri di legge, la sua censura in cassazione richiede argomentazioni puntuali già svolte in appello
- La correzione di errori materiali in cassazione (art. 130 c.p.p.) è esercitabile soltanto se il ricorso è ammesso; un ricorso dichiarato inammissibile impedisce la rettifica da parte della Corte di cassazione
- L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, salvo colpa esclusa, il versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativamente fissata
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