Cassazione Penale, Sentenza n. 30681/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., deducendo inosservanza o erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 445 c.p.p. e 24 Cost. Sosteneva che, dal verbale d'udienza, non risultava la sua presenza alla lettura del dispositivo della sentenza di condanna del 23/09/2020 (divenuta irrevocabile il 23/12/2020), che era stata letta alla sola presenza del pubblico ministero e della difesa; ne sarebbe conseguita l'omessa notifica del dispositivo e quindi la causa di rescissione del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente motivato come non fosse necessaria ulteriore notifica perché l'imputato era presente all'udienza in videoconferenza anche al momento della lettura del dispositivo. Tale presenza è stata desunta dal verbale di partecipazione al procedimento a distanza trasmesso dall'istituto penitenziario (collegamento continuato fino a dopo la lettura del dispositivo) e da tre telefonate effettuate dal Marchese al suo difensore (due durante la camera di consiglio e una subito dopo la lettura del dispositivo), a dimostrazione che stava seguendo l'ultima fase dell'udienza. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma sulla rescissione del giudicato; la Corte ha ritenuto che non ricorrevano i presupposti per la rescissione perché non è stata dimostrata l'assenza effettiva dell'imputato al momento della lettura del dispositivo.
art. 445 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (prescrive formalità relative alla lettura della sentenza); la Corte ha ritenuto che le formalità erano state rispettate implicitamente dalla comprovata partecipazione dell'imputato via videoconferenza.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato compromesso perché l'imputato aveva effettivamente partecipato all'udienza e alla lettura del dispositivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata per sanzionare il ricorrente per il ricorso inammissibile.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato limitatamente alla motivazione del ricorso; la Corte ha trattato il motivo nei limiti strettamente necessari per la decisione procedendo a valutazione sommaria dell'eccezione.
Massime di principio
- La partecipazione all'udienza in videoconferenza, se documentata (verbale di collegamento, logs dell'istituto, attestazioni), è equivalente alla presenza fisica anche ai fini della lettura del dispositivo e dell'assenza di obbligo di nuova notifica.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata notifica o mancata partecipazione alla lettura del dispositivo è necessario fornire prove concrete dell'effettiva assenza o dell'interruzione del collegamento; mere asserzioni discordanti dal verbale o dagli atti non sono sufficienti.
- Prove come registrazioni di connessione, verbali dell'istituto penitenziario, e circostanze contestuali (es. telefonate durante o subito dopo l'udienza) possono essere utilizzate per dimostrare che l'imputato ha seguito l'udienza e, quindi, che non vi è stata violazione del diritto di difesa.
- Il rimedio della rescissione del giudicato è soggetto a un controllo rigoroso e limiti procedurali: il ricorrente ha l'onere di dimostrare l'anomalia di notifica o la violazione sostanziale dei diritti processuali.
- In casi simili, è consigliabile raccogliere e allegare tempestivamente al ricorso tutta la documentazione tecnica (log di videoconferenza, attestazioni dell'istituto detentivo, registri telefonici) per comprovare la mancata partecipazione o l'interruzione del collegamento.
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