Sentenza n. 951/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto n. 159/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria
Esito
La controversia
La proprietaria aveva impugnato il diniego comunale del permesso di costruire richiesto per sanare la difformità di un edificio residenziale, consistente in una quota di appoggio superiore di 70 cm rispetto a quella autorizzata e nella conseguente maggiore cubatura di 127 mc. Il Comune aveva ritenuto l’abuso non sanabile perché la disciplina urbanistica vigente nella zona BS2 vietava qualsiasi aumento di cubatura. Aveva inoltre escluso l’utilizzabilità del beneficio volumetrico una tantum di 150 mc previsto da una variante al PRG del 1996, poiché la proprietaria ne avrebbe già beneficiato mediante una concessione edilizia del 1998 relativa all’ampliamento del garage. Dopo l’assegnazione della causa per la decisione, l’appellante ha rappresentato che una sopravvenienza normativa, individuata nella legge n. 105/2024, avrebbe consentito la regolarizzazione della difformità e ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, formalizzando la rinuncia all’appello e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La rinuncia è intervenuta dopo che l’appellante aveva rappresentato il possibile mutamento del quadro normativo e il conseguente venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello. Il Comune non si è opposto alla pronuncia. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del diniego edilizio né le censure rivolte alla sentenza del TAR. In considerazione della peculiarità della controversia, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, quando ne ricorrono i presupposti processuali; nel caso concreto il giudice ha dichiarato estinto l’appello senza esaminarne il merito.
legge n. 105/2024
La parte appellante ha richiamato la sopravvenienza normativa come possibile fondamento della regolarizzazione della difformità edilizia e come ragione del venir meno dell’interesse alla decisione; la sentenza non ne esamina il contenuto né l’applicabilità.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello, quando il giudizio non deve essere comunque definito nel merito e non vi è opposizione della parte resistente, conduce alla dichiarazione di estinzione ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando la parte appellante dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione per effetto di una sopravvenienza normativa e formalizza la rinuncia al ricorso, il giudice può definire il giudizio con pronuncia di estinzione senza esaminare la legittimità dell’atto impugnato o le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
- La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese di lite anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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