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Ordinanza

Ordinanza n. 752/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento 1) dell'Avviso Pubblico per la procedura di stabilizzazione in applicazione dell'art. 3, comma 5, del D.L. n. 44/2023 per l'assunzione di n. 5 unità di personale, prot. n. -OMISSIS- del 28/11/2025, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli, nella parte in cui limita la procedura ai soli profili di Istruttore Amministrativo, Geometra e Assistente Sociale, escludendo il profilo di Funzionario Tecnico e, di conseguenza, escludendo illegittimamente il ricorrente dalla possibilità di partecipare.

Giustizia amministrativa202601240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cinque unità di personale, nella parte in cui limitava i profili ammessi a Istruttore Amministrativo, Geometra e Assistente Sociale, escludendo il profilo di Funzionario Tecnico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico del Comune di Napoli relativo alla procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 3, comma 5, del d.l. n. 44/2023, lamentando l’illegittima limitazione della procedura ai soli profili di Istruttore Amministrativo, Geometra e Assistente Sociale e la conseguente esclusione della possibilità di partecipare con riferimento al profilo di Funzionario Tecnico. Ha chiesto incidentalmente la sospensione dell’efficacia dell’avviso. Nella fase cautelare il Comune ha eccepito, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sostenendo che il ricorrente non possieda il requisito di 36 mesi di servizio, da computare non cumulativamente rispetto ai due diversi profili rivestiti presso il Comune dal 2022 al 2025. Il TAR ha anche rilevato una possibile eccezione di inammissibilità per difetto del contraddittorio, riservandone l’esame alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto decisiva l’intervenuta definizione della procedura di stabilizzazione, culminata nella sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Tale circostanza orienta il bilanciamento in favore della tutela dell’affidamento dei terzi controinteressati sulla stabilità delle posizioni loro riconosciute. Quanto al fumus boni iuris, il giudice ha rilevato che l’eccezione comunale relativa al difetto di interesse, fondata sull’assenza del requisito dei 36 mesi di servizio computabili per singolo profilo, non appare manifestamente infondata. La questione, insieme alla possibile inammissibilità per difetto del contraddittorio, resta da esaminare nella fase di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, d.l. n. 44/2023

    procedura di stabilizzazione

    È la disposizione legislativa richiamata quale base della procedura di stabilizzazione oggetto dell’avviso impugnato; l’ordinanza non ne offre una compiuta interpretazione di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente dal ricorrente; la domanda è stata respinta per l’insussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la procedura amministrativa è già stata definita e i beneficiari hanno sottoscritto i relativi contratti, il bilanciamento degli interessi può orientarsi in favore della tutela dell’affidamento dei terzi controinteressati sulla stabilità delle posizioni acquisite.
  • Il fumus boni iuris può essere negato quando l’eccezione di difetto di interesse a ricorrere, fondata sull’assenza di un requisito di partecipazione o di stabilizzazione, non risulti manifestamente infondata, anche se la questione deve essere approfondita nel giudizio di merito.
  • La sottoscrizione dei contratti di stabilizzazione e la decorrenza dei rapporti già intervenute costituiscono elementi rilevanti nella valutazione del periculum in mora e nel bilanciamento tra l’interesse del ricorrente e l’affidamento dei controinteressati.

Come è indicizzato

MaterieStabilizzazione e precariatoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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